COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 11/05/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI DI CITTA’ DI CASTELLO NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD PIERANTONIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIERANTONIO – PISTRINO DISPUTATA A PIERANTONIO IL 04.03.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 29 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA’ DI CASTELLO DEL 29.03.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA; L’INIBIZIONE FINO AL 26.04.2012 INFLITTA AL DIRIGENTE FIORUCCI GIOVANNI; L’AMMENDA DI €. 300,00 LA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 11/05/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI DI CITTA’ DI CASTELLO NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD PIERANTONIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIERANTONIO - PISTRINO DISPUTATA A PIERANTONIO IL 04.03.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 29 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA’ DI CASTELLO DEL 29.03.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA; L’INIBIZIONE FINO AL 26.04.2012 INFLITTA AL DIRIGENTE FIORUCCI GIOVANNI; L’AMMENDA DI €. 300,00 LA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA. HA PRONUNCIATO nella seduta del giorno 10.05.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società’ ASD Pierantonio, per l’annullamento della decisione del G.S. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione non erano presenti nè l’arbitro né la Società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Rileva preliminarmente questa Commissione che quanto eccepito dalla società ASD Pierantonio circa l’asserito mancato ricevimento del ricorso presentato dalla società Pistrino è da ritenere infondato, e ciò sulla base della copia dell’avviso di ricevimento della relativa raccomandata postale prodotta da quest’ultima società. Anche nel merito della vicenda il reclamo è infondato, atteso che dalla documentazione in atti risulta pacifica la violazione contestata, ovverosia l’aver schierato due calciatori non tesserati. Le sanzioni inflitte dal G.S. appaiono congrue e meritevoli di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
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