F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CGF del 04 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 15 Maggio 2012 3) RICORSO DELL’U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. VENTURACCI GUIDO, RESPONSABILE SICUREZZA U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.; – AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA RECLAMANTE, – INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE: – DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S.; – DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL SIG. VENTURACCI GUIDO (NOTA N. 3204/211PF10-11/SP/BLP DEL 21.11.2011) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 52/CDN del 22.12.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CGF del 04 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 15 Maggio 2012 3) RICORSO DELL’U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. VENTURACCI GUIDO, RESPONSABILE SICUREZZA U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.; - AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA RECLAMANTE, - INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE: - DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S.; - DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL SIG. VENTURACCI GUIDO (NOTA N. 3204/211PF10-11/SP/BLP DEL 21.11.2011) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 52/CDN del 22.12.2011) La Corte di Giustizia Federale si è riunita il giorno 4.1.2012 per decidere in ordine al ricorso proposto dal U.S. Grosseto F.C. avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 52/CDN, del 21.11.2011, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto: - al signor Venturacci, quale responsabile della sicurezza della società U.S. Grosseto F.C., la sanzione dell’inibizione di 1 mese per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., omesso di verificare che persone non autorizzate avessero accesso allo spazio antistante gli spogliatoi; - alla società U.S. Grosseto F.C., l’ammenda di € 20.000,00 a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 2. Il procedimento ha origine dalla nota del 21.11.2011, con cui il Procuratore Federale ha deferito il signor Guido Venturacci e la società U.S. Grosseto F.C., per sentire rispondere (i) il primo, come già rilevato, della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver, al termine della gara Grosseto/Ascoli, del 22.8.2010, omesso di verificare che persone non autorizzate avessero accesso allo spazio antistante gli spogliatoi, negligenza questa che ha permesso ad alcuni parenti del signor Piero Camilli, Presidente della U.S. Grosseto F.C., di entrare nella predetta area e contribuire ad animare un’accesa discussione con comportamenti minacciosi ed ingiuriosi nei confronti del signor Elio Giustinetti, allenatore dell’Ascoli Calcio; (ii) la seconda della violazione dell’art. 4, comma 2, per responsabilità diretta. Innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale compariva il rappresentante della Procura Federale, il quale chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti e l’applicazione della sanzione dell’inibizione di un mese a carico del signor Venturacci e dell’ammenda di € 20.000,00 a carico della predetta società; comparivano, altresì, i deferiti, che si riportavano alle richieste contenute nelle proprie memorie, deducendo (i) lo stato di non tesserato del signor Venturacci, (ii) il difetto di giurisdizione della Commissione Disciplinare Nazionale, (iii) l’incompetenza della Commissione stessa, a seguito del giudizio di irrilevanza disciplinare del fatto reso dal giudice sportivo, (iv) l’insussistenza, a carico del signor Venturacci, dell’obbligo di sorvegliare la zona dove si è verificato il fatto e (v) l’estraneità del deferito medesimo ai fatti contestati. La Commissione Disciplinare Nazionale rilevava la fondatezza del deferimento, precisando come l’aver consentito l’indebita presenza di soggetti non tesserati nell’area antistante gli spogliatoi costituisce violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. anche in relazione all’art. 12 C.G.S., “a nulla rilevando a tal fine la sua qualità di non tesserato in considerazione del fatto che la giurisdizione della giustizia federale deriva dal ruolo ricoperto dal deferito rilevante nell’organizzazione di una gara svoltasi nell’ambito di una manifestazione ufficiale quale il campionato di Serie B”. La Commissione aggiungeva, altresì che “del pari irrilevante è pure il giudizio del Giudice Sportivo sui fatti svoltisi dopo la gara Grosseto/Ascoli del 22.8.2010 e che ha ad oggetto fatto diverso da quello oggetto del deferimento in esame llimitato all’aver consentito l’indebita presenza di non tesserati nell’area antistante gli spogliatoi”. Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso la società U.S. Grosseto F.C., la quale ripropone le medesime difese presentate in primo grado. All’udienza di questa Corte, tenutasi in data 4 gennaio 2012, è presente il rappresentante della Procura Federale, il quale eccepisce la mancata impugnazione da parte del signor Venturacci della decisione emanata dalla Commissione Disciplinare e chiede, pertanto, che tale decisione, nella parte riguardante il predetto deferito, venga dichiarata passata in giudicato; è, altresì, presente per la società U.S. Grosseto F.C., l’Avv. Grassani, che si riporta alle conclusioni presentate nella propria memoria. La Corte di Giustizia Federale, esaminati gli atti, in primo luogo, respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione ed incompetenza della Commissione Disciplinare Nazionale presentata dalla società, in quanto il signor Venturacci, pur non essendo tesserato, ha ricoperto, nell’ambito della gara in questione, in quanto delegato alla sicurezza, un ruolo rilevante per l’ordinamento federale, rientrando, di conseguenza, nella categoria dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5, C.G.S.. La Corte ritiene, invece, fondata l’eccezione formulata dal rappresentante della Procura Federale in merito all’avvenuto passaggio in giudicato della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale limitatamente alle disposizioni relative al signor Venturacci, atteso che quest’ultimo non ha proposto autonomo ricorso avverso la predetta decisione e la società U.S. Grosseto F.C. non è legittimata a chiedere la riduzione della sanzione irrogata al signor Venturacci medesimo. La sanzione irrogata a carico del signor Venturacci, pari ad 1 mese di inibizione, deve intendersi, dunque, passata in giudicato. Per quanto riguarda, invece, la posizione della società U.S. Grosseto F.C., la Corte ritiene che la sanzione alla stessa irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale debba essere ridotta in termini di congruità, nei sensi di cui al dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Grosseto F.C. di Grosseto ridetermina la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante in € 5.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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