F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 20 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 15 Maggio 2012 2) RICORSO DELL’A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PIANESE A.S.D./VOLUNTAS CALCIO SPOLETO DELL’8.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 dell’11.1.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 20 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 15 Maggio 2012
2) RICORSO DELL’A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PIANESE A.S.D./VOLUNTAS CALCIO SPOLETO DELL’8.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 dell’11.1.2012)
Con il ricorso indicato in epigrafe, la Voluntas Calcio Spoleto ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che ha inflitto la ammenda di € 1.500,00 per “avere propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, reiteratamente rivolto espressioni gravemente offensive all’indirizzo della terna arbitrale e degli Organi Federali”.
Attraverso i motivi di gravame, tempestivamente depositati, la società reclamante, che ha concluso per la riduzione dell’ammenda, ha negato che vi sia stato un comportamento offensivo da parte dei propri sostenitori, che, al contrario, hanno esternato la propria disapprovazione per l’assegnazione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria, protestando vivacemente con cori e grida. La Corte, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti di cui si sono resi colpevoli i sostenitori
della A.D. Voluntas Calcio Spoleto risultano quelli che sono stati narrati attraverso il referto dell’assistente arbitrale, atto la cui fidefacienza non può in alcun modo essere scalfita. Conseguentemente i fatti posti in essere dalla tifoseria della ricorrente presentano connotati di gravità tali da far ritenere congrua la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.D. Voluntas Calcio Spoleto di Spoleto (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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