F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 20 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 15 Maggio 2012 4) RICORSO DEL NUOVA COSENZA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA AMMENDA CON DIFFIDA DI € 2.000,00; – DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO, A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NUVLA SAN FELICE/ NUOVA COSENZA CALCIO DELL’8.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 dell’11.1.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 20 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 15 Maggio 2012
4) RICORSO DEL NUOVA COSENZA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:
- DELLA AMMENDA CON DIFFIDA DI € 2.000,00;
- DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO, A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NUVLA SAN FELICE/ NUOVA COSENZA CALCIO DELL’8.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento
Interregionale – Com. Uff. n. 79 dell’11.1.2012)
Con atto, spedito in data 13.1.2012, la società Nuova Cosenza S.r.l. preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 79 dell’11.1.2012 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Nuvla San Felice/Nuova Cosenza
Calcio, disputatasi in data 8.1.2012, erano state irrogate, a carico della predetta società, le seguenti sanzioni: - ammenda di € 2.000,00 - squalifica del campo di giuoco per 3 gare, da disputarsi in campo neutro a porte chiuse, con decorrenza immediata.
A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 13.1.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società Nuova Cosenza S.r.l. faceva pervenire, in data 16.1.2012, atto di reclamo. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato Con i motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali di gara (peraltro, assai circostanziati) circa il comportamento, particolarmente grave e per di più reiterato, tenuto dai propri sostenitori in occasione
della gara Nuvla San Felice/Nuova Cosenza Calcio, disputatasi in data 8.1.2012. In ordine, poi, all’entità della sanzione, complessivamente irrogata alla società ricorrente, si reputa che la stessa sia stata determinata correttamente, in considerazione della particolare gravità delle condotte, poste in essere dai sostenitori della ricorrente (comportamento che, in un’occasione,
costringeva l’arbitro a sospendere la gara per ben sei minuti), nonché della esistenza della diffida di cui al Com. Uff. del 9.11.2011. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Nuova Cosenza Calcio S.r.l. di Cosenza e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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