F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 2 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 15 Maggio 2012 3) RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE OLIVERA DA ROSA RUBEN SEGUITO GARA BOLOGNA/FIORENTINA DEL 21.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 159 del 22.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 2 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 15 Maggio 2012 3) RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE OLIVERA DA ROSA RUBEN SEGUITO GARA BOLOGNA/FIORENTINA DEL 21.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 159 del 22.2.2012) Il presente reclamo è stato presentato avverso la decisione resa in data 22.2.2012 dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con Com. Uff. n. 159, con cui è stata inflitta al signor Olivera Da Rosa Ruben (calciatore tesserato in favore della società A.C. F. Fiorentina S.p.A.), la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara. In data 21.2.2012 si è disputata la gara Bologna/Fiorentina del Campionato di Serie A, terminata con il punteggio di 2 a 0 a favore del Bologna.. Dagli atti ufficiali di gara emerge la seguente dichiarazione dell’arbitro: “espulsione al 4° (2° T) del calciatore Olivera Da Rosa Ruben n. 10 della Fiorentina perché con il gioco in svolgimento e disinteressandosi completamente del pallone colpiva violentemente con una gomitata un avversario all’altezza del volto. Il calciatore colpito dopo le cure dei sanitari riprendeva regolarmente a giocare”. Il Giudice Sportivo ha pertanto comminato al calciatore la sanzione sopra citata con la motivazione: “per avere, al 4° del secondo tempo, in azione di giuoco, colpito intenzionalmente un calciatore avversario con una gomitata al volto”. La società Fiorentina ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale ritenendo errata l’interpretazione dell’episodio da parte del Giudice Sportivo Nazionale rispetto a quella effettivamente accaduta e comunque emergente da referto arbitrale nonché sussistenza di difformità tra la reale ed effettiva dinamica dell’episodio e la contestualizzazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo, eccessività e sproporzionalità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo rispetto all’entità del fatto accaduto e propone la corretta ricostruzione e contestualizzazione dei fatti. La società reclamante assume che l’azione sanzionata non è classificabile come condotta violenta ai sensi di quanto previsto dall’art. 19.4 lett. b) C.G.S. (squalifica a 3 giornate), ma non è qualificabile neppure come condotta gravemente antisportiva (art. 19.4, lett. a), C.G.S., (squalifica a 2 giornate). La condotta viene inquadrata quindi come condotta “scorretta”, sanzionabile al massimo con 1 sola giornata di squalifica (art. 19.10 /C.G.S.). Con il ricorso si richiamano a sostegno di tale tesi numerosi analoghi precedenti (sintesi di Comunicati Ufficiali da parte sia del Giudice Sportivo che della Corte di Giustizia Federale) in cui la sanzione comminata viene ridotta in quanto la condotta dei calciatori è ritenuta “non violenta”. Alla luce delle esposizioni fornite, viene richiesto di riformare la decisione resa dal Giudice Sportivo Nazionale con Com. Uff. n. 159 del 22.2.2012 riducendo la sanzione del provvedimento impugnato nella tipologia e nella quantificazione di cui ai minimi edittali, eventualmente anche con commutazione di una o più giornate di squalifica nella sanzione dell’ammenda, e comunque in quelle ritenute di giustizia, valutate anche tutte le circostanze attenuanti ricorrenti nel caso di specie e pronunciando ogni conseguente e comunque necessario provvedimento anche in ordine alla versata tassa di reclamo. Il Collegio, esaminati gli atti e udite le parti in udienza di discussione, ritiene non superabile la qualificazione del fatto alla stregua di un atto violento, come discende dal referto arbitrale e dal verbale del giudice sportivo, rispetto ai quali atti non sono emersi elementi idonei a giustificare diversa qualificazione giuridica dell'evento. Non sussistono dunque, validi motivi per riformare la decisione impugnata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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