F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 8 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 15 Maggio 2012 2) RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO ALLA GARA PADOVA/EMPOLI DEL 18.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 80 del 19.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 8 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 15 Maggio 2012 2) RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO ALLA GARA PADOVA/EMPOLI DEL 18.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 80 del 19.2.2012) Con rituale ricorso la società Calcio Padova S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 80 del 19.2.2012) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B le ha irrogato la sanzione disciplinare dell'ammenda di € 10.000,00 per avere, seguito gara Padova/Empoli del 18.2.2012, suoi sostenitori levato cori di discriminazione razziale all'indirizzo di un calciatore avversario, sanzione attenuta ex art. 13, comma 1, lett. a) - b) e comma 2, C.G.S.. Con i motivi scritti la ricorrente ha contestato la sussistenza della violazione ascritta, osservando che si era trattato di ferma protesta avverso l'eccessivo agonismo del calciatore avversario, ritenuto troppo rude, nonché per avere, lo stesso, accentuato le conseguenze di un contrasto, peraltro regolare, così fermando una pericolosa azione di contropiede del Padova. Il Direttore di gara era, pertanto, incorso in un malinteso circa la reale ragione dei fischi e delle contestazioni poi sanzionate. Si doleva, inoltre, che il Giudice Sportivo, avendo la reclamante assolto ai suoi compiti di prevenzione e vigilanza, non avesse ritenuto sussistente anche l disposto di cui alla lett. e) del citato art. 13. Ha, quindi concluso per l'annullamento dell'ammenda o, in subordine, per la riduzione dell'entità della stessa. All'udienza dell’8.3.2012, fissata davanti alla competente C.G.F. - 1a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato. Osserva, infatti, questa Corte l'assoluta infondatezza delle doglianze esplicitate dalla ricorrente atteso l'inequivocabile significato di discriminazione razziale dei cori puntualmente refertati dal Direttore di gara. Parimenti inaccoglibile è la richiesta di mancata applicazione, da parte del Giudice Sportivo, anche del disposto di cui alla lett. e) dell'art. 13 C.G.S., atteso che la circostanza che per circa dieci volte, sino alla sostituzione del calciatore avversario, i sostenitori locali si sono reiteratamente resi responsabili dei cori sanzionati. Stando ciò a dimostrare che vi era stata, quanto meno, insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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