F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 8 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 15 Maggio 2012 4) RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE OSVALDO PABLO DANIEL SEGUITO GARA ATALANTA/ROMA DEL 26.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 164 del 27.2.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 8 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 15 Maggio 2012
4) RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE OSVALDO PABLO DANIEL SEGUITO GARA ATALANTA/ROMA DEL 26.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 164 del 27.2.2012)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Atalanta/Roma, disputato in data 26.2.2012 e valevole per il Campionato di Serie A, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva al calciatore Pablo Daniel Osvaldo la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara per aver “all’8° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di
giuoco, colpito un avversario con un calcio ad una gamba” (infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale). Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.S. Roma S.p.A., la quale sostiene che la condotta tenuta dal calciatore Osvaldo non può essere considerata violenta, in ragione sia dell’inidoneità intrinseca del gesto in questione ad arrecare un danno, sia dell’involontarietà del calcio e sia dell’inesistenza concreta di qualsiasi conseguenza ai danni del calciatore avversario, il quale ha proseguito la sua corsa, senza accorgersi del calcio di cui sarebbe stato vittima. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 8.3.2012, sono presenti il direttore dott. Franco Baldini, il calciatore Osvaldo, il quale insiste sulla non volontarietà del gesto sanzionato, e il difensore Avv. Conte, il quale si riporta alle difese e alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, prima di procedere alla decisione del caso di specie, ha provveduto ad ascoltare, in
merito alla condotta del signor Osvaldo, il Quarto Uomo che ha segnalato la violazione sanzionata, il quale ha confermato la dinamica dei fatti accaduti così come da quest’ultimo riportati nel referto. In particolare, l’ufficiale di gara medesimo ha precisato che il calciatore in questione ha raggiunto l’avversario e intenzionalmente ha colpito quest’ultimo con un calcio. In ragione di quanto sopra, la condotta posta in essere dal signor Osvaldo non può che definirsi intenzionale e consistente in un atto di natura comunque violenta e, conseguentemente, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo risulta essere pienamente congrua. Per questi motivi la C.G.F., sentito il Quarto Ufficiale, respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Roma S.p.A. di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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