F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 16 Maggio 2012 1. RICORSO DEL SIGNOR BONETTI IVANO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO PESCINA VALLEGIOVENCO S.R.L.; ALLO STATO DIRETTORE GENERALE A.S.D. SULMONA CALCIO 1921) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 30 STATUTO F.I.G.C. E 15 C.G.S., NONCHÉ ALL’ART. 94 N.O.I.F. – NOTA N. 2584/919 PF 10-11 M/MA DEL 27.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 16.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 16 Maggio 2012 1. RICORSO DEL SIGNOR BONETTI IVANO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO PESCINA VALLEGIOVENCO S.R.L.; ALLO STATO DIRETTORE GENERALE A.S.D. SULMONA CALCIO 1921) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 30 STATUTO F.I.G.C. E 15 C.G.S., NONCHÉ ALL’ART. 94 N.O.I.F. - NOTA N. 2584/919 PF 10-11 M/MA DEL 27.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 16.2.2012) La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 63/CDN del 16.2.2012, ha inflitto la sanzione dell’inibizione per mesi 12 al signor Ivano Bonetti, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 30 Statuto F.I.G.C. e 15 C.G.S. nonché all’art. 94 N.O.I.F.. Tale decisione veniva assunta perché il signor Bonetti, all’epoca dei fatti contestati nel deferimento, era il direttore sportivo della società Pescina Valle del Giovenco S.r.l., ed in particolare è emerso che in data 26.10.2010 ha adito direttamente all’A.G.O. promuovendo, prima ricorso per Decreto Ingiuntivo presso il Tribunale di Avezzano e successivamente in data 19.11.2010, ha promosso un atto di pignoramento presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in danno della società Pescina Valle del Giovenco S.r.l., il tutto senza essere stato preventivamente autorizzato dal Consiglio federale. Avverso tale provvedimento il signor Ivano Bonetti ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 20.2.2012 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 15.3.2012, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal signor Ivano Bonetti, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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