F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 16 Maggio 2012 8. RICORSO DEL SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE NOCENTINI GIANLUCA SEGUITO GARA CARPI/SORRENTO DEL 18.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 166/DIV del 20.3.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 16 Maggio 2012
8. RICORSO DEL SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE NOCENTINI GIANLUCA SEGUITO GARA CARPI/SORRENTO DEL 18.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 166/DIV del 20.3.2012)
E’ stato proposto reclamo dalla Sorrento Calcio S.r.l., di Sorrento, avverso la squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico al calciatore Gianluca Nocentini, con la motivazione “per condotta gravemente scorretta verso gli avversari al termine della gara e per aver rivolto all’arbitro una frase offensiva”. La sanzione trova fondamento nella condotta tenuta dal calciatore al termine della gara allorché, come si rileva dal referto arbitrale, nell’atrio degli spogliatoi aveva, dapprima, rivolto una frase ingiuriosa e provocatoria agli avversari e, successivamente, indirizzato all’arbitro – che stava annotando quanto il Nocentini aveva pronunciato - altra frase gravemente offensiva. La reclamante, nelle motivazioni del ricorso a questa Corte, assume che l’episodio sarebbe stato male “interpretato” dall’arbitro e, comunque, eccessivamente sanzionato senza tener in conto
il clima fortemente agonistico nel quale si era svolto l’incontro. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per l’odierna riunione, alla quale non ha partecipato rappresentante della società. La Corte esaminata la documentazione versata in atti ritiene che il ricorso non possa essere accolto. Premesso che i referti degli ufficiali di gara versati in atti fanno piena prova di quanto relazionato, deve rilevarsi come la condotta imputata al signor Nocentini sia ampiamente
meritevole della sanzione irrogata con la decisione censurata. Il referto del direttore di gara riporta, in modo incontrovertibile e incontroverso, la condotta tenuta dal calciatore, connotata da sicura valenza offensiva e provocatoria, esaltata proprio da quel clima di intenso agonismo in cui si è svolta la partita, sul quale anche la stessa reclamante concorda. Non si tratta, come vorrebbe accreditare la società, di una frase “molto generica”, pronunciata in un momento di “delusione” per l’esito sfavorevole della gara ma di una puntuale e grave offesa, rivolta alla generalità degli avversari, peraltro non priva di connotazioni genericamente razziali, consciamente pronunciata dal Nocentini, animato – come ammette la società – da “un minimo di rancore” per lo sfavorevole risultato dell’incontro. Ad avviso di questa Corte, proprio il contesto fortemente emotivo doveva costituire, da un lato, una sufficiente ragione per consigliare una prudente condotta e, dall’altro, la stessa ingiuriosa provocazione poteva essere occasione per produrre consequenziali reazioni, verosimilmente evitate solo per il tempestivo e ragionevole intervento dell’allenatore in seconda della società reclamante. Né si è trattato di una singola e istantanea manifestazione in quanto essa ha trovato il proprio completamento nell’ingiuriosa e minacciosa espressione rivolta poi al direttore di gara, interpretabile come tentativo di indurlo a non compiere il proprio dovere di referto e non, come vorrebbe la reclamante, come innocente proposizione di una domanda su cosa stesse annotando. Ciò posto ed avuto riguardo alla complessiva condotta tenuta dal signor Nocentini, offensiva nei confronti degli avversari prima e del direttore di gara poi, la Corte esprime il convincimento che la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure sia assolutamente congrua, rispetto al parametro normativo offerto dall’art. 19.4 C.G.S., con il conseguente rigetto del reclamo posto dalla società Calcio Sorrento S.r.l.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sorrento Calcio S.r.l. di Sorrento (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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