F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 16 Maggio 2012 9. RICORSO DEL SIG. TAMBONE GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 20 E 24 REGOLAMENTO S.G.S. E 44, 45 E 46 N.O.I.F. – NOTA N. 4910/205PF11- 12/AM/MA DEL 30.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – C.U. n. 70/CDN del 13.3.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 30 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 16 Maggio 2012
9. RICORSO DEL SIG. TAMBONE GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 20 E 24 REGOLAMENTO S.G.S. E 44, 45 E 46 N.O.I.F. – NOTA N. 4910/205PF11- 12/AM/MA DEL 30.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – C.U. n. 70/CDN
del 13.3.2012)
Ricorre il Dott. Giuseppe Tambone avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 8 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale (nota n°. 4910/205PF11 del 30.1.2012) per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 20 e 24 regolamento S.G.S. e 44, 45 e 46 N.O.I.F., per aver posto in essere volontariamente e consapevolmente una condotta antiregolamentare, avendo chiesto, anche nella sua qualità di direttore generale della società Giulianova Calcio S.r.l., somme di denaro non dovute per il calciatore Travaglini Christian. Nella decisione impugnata la Commissione disciplinare ha ritenuto che il Dott. Giuseppe Tambone all'epoca dei fatti contestati nel deferimento fosse il direttore generale della società calcistica ed avesse richiesto in data 13.8.2010 al padre del calciatore la somma di € 2.700,00 con la giustificazione di dover pagare l'iscrizione e le rate mensili al convitto nazionale Melchiorre Delfico
per il figlio. La Commissione Disciplinare Nazionale, con la decisione impugnata, ha inoltre accertato che il Dott. Giuseppe Tambone, contrariamente a quanto riferito al padre del calciatore, non aveva inizialmente eseguito il versamento della retta scolastica e solo in un secondo momento, dopo esplicita richiesta di chiarimenti da parte del padre (al quale il convitto aveva comunicato che nulla ancora era stato pagato), aveva provveduto a tale pagamento, quantificato dal convitto dell'importo di € 1.350,00, più contenuto della somma in precedenza ricevuta. Infine la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto accertata la circostanza che il deferito avesse consegnato al calciatore una busta contenente una ricevuta di € 3.300,00 in data dal 30.12.2010, dattiloscritta su carta intestata della società Giulianova Calcio e relativa sempre a presunte spese ed oneri di immatricolazione, tesseramento, nonché oneri assicurativi della F.I.G.C.. Nel proprio ricorso il deferito ha esposto, tra l'altro, che al momento dell'incontro con il
padre del calciatore (13.8.2010) egli non aveva alcun rapporto di tesseramento o contrattuale con la società Giulianova Calcio, essendo tali due vincoli sorti solo successivamente, in data 1.9.2010. Ha aggiunto che la dazione di denaro in questione sarebbe avvenuta nell'ambito di un rapporto amicale con il padre del calciatore che, risiedendo in Canada, gli aveva affidato tale somma per sovvenire alle esigenze del figlio ed ha dichiarato che tale rapporto si è concluso, con la restituzione alla famiglia del calciatore dell'eccedenza rispetto alla somma minore pagata al convitto, come risulta
dalle dichiarazioni liberatorie del signor Nicola Travaglini, in atti. Sentite le parti all'udienza, la Procura si è richiamata ai precedenti scritti ed ha sottolineato come la responsabilità del deferito emergerebbe da quanto dichiarato dal padre del calciatore nella originaria dichiarazione rilasciata al rappresentante della Procura; la difesa del deferito e questi
personalmente hanno ribadito la natura amicale dell'incarico di gestione del denaro, la correttezza dell’operato ed hanno sottolineato che la vicenda è stata strumentalizzata dalla società calcistica quale pretesto per giungere alla interruzione del rapporto contrattuale con il Dott. Tambone, interruzione dichiarata illegittima dalla giurisdizione arbitrale adita.
La Corte ritiene che l’impugnazione vada accolta. In primo luogo, va osservato infatti che al momento della dazione di denaro, da parte del signor Nicola Travaglini al Dott. Tambone, questi non rivestiva incarichi sociali e dunque ciò
depone nel senso della natura privatistica del rapporto, ancorché il tenore delle deposizioni del padre del calciatore escluda la natura meramente amicale dello stesso. In secondo luogo, va osservato che il successivo svolgersi del rapporto tra il Dott. Tambone e la famiglia Travaglini, malgrado non emerga dagli atti una esecuzione del mandato pienamente trasparente e lineare, non consente di ravvisare in capo al deferito una ulteriore condotta censurabile
posta in essere nella propria qualità, medio tempore assunta, di dirigente sportivo: l'unico supporto documentale in tal senso, valorizzato dalla Procura, e cioè la ricevuta per € 3.300,00 redatta su carta intestata della società calcistica e datata 30.12.2010, non pare infatti riconducibile al Dott. Tambone, avendone questi disconosciuto la sottoscrizione (peraltro illeggibile) e risultando addirittura errato l'indirizzo della società Giulianova Calcio risultante nell'intestazione.
Da ultimo, rileva la Corte che non possono trarsi elementi idonei a fondare l'irrogazione delle sanzioni a carico del deferito nella originaria deposizione del signor Nicola Travaglini, avendo questi successivamente rilasciato dichiarazioni di tenore contrario, così risultando, per quanto qui rileva, soggetto non completamente attendibile. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Giuseppe Tambone annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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