F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 10 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 16 Maggio 2012 1. RICORSO S.C. DOMUS BRESSO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. SALVATORE MARCO GULIZIA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA S.C. DOMUS BRESSO; – INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. ALESSIO DANIELE BATTAIA, GIÀ CALCIATORE ED ATTUALE DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ; – INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. ANDREA IVAN BISOGNO, ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ; – INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. ALBERTO FERRI, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ; – PUNTI 10 DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 ED AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA FEDERALE RISPETTIVAMENTE: AL PRIMO PER VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 44, COMMA 1, E 43, COMMA 5, N.O.I.F.; AL SECONDO PER VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 43, COMMA 1, N.O.I.F.; AL TERZO ED AL QUARTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S.; ALLA SOCIETÀ DOMUS BRESSO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI – NOTA N. 11768/039 PF11-12 DEL 19.12.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 18.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 10 Maggio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 16 Maggio 2012 1. RICORSO S.C. DOMUS BRESSO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. SALVATORE MARCO GULIZIA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA S.C. DOMUS BRESSO; - INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. ALESSIO DANIELE BATTAIA, GIÀ CALCIATORE ED ATTUALE DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ; - INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. ANDREA IVAN BISOGNO, ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ; - INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. ALBERTO FERRI, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ; - PUNTI 10 DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 ED AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA FEDERALE RISPETTIVAMENTE: AL PRIMO PER VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 44, COMMA 1, E 43, COMMA 5, N.O.I.F.; AL SECONDO PER VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 43, COMMA 1, N.O.I.F.; AL TERZO ED AL QUARTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S.; ALLA SOCIETÀ DOMUS BRESSO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI - NOTA N. 11768/039 PF11-12 DEL 19.12.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 18.4.2012) Con ricorso ritualmente introdotto, previa acquisizione degli atti del procedimento, la S.C. Domus Bresso ed il signor Salvatore Marco Gulizia hanno interposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 18.4.2012, pubblicata sul Com. Uff. n. 86/CDN, con la quale la detta Commissione ha inflitto ai tesserati Salvatore Marco Gulizia, Alessio Daniele Battaia, Andrea Ivan Bisogno, Alberto Ferri ed alla stessa società reclamante le sanzioni di cui al dispositivo dell’impugnata pronuncia. La discussione dell’appello veniva fissata innanzi la Corte di Giustizia Federale per la data del 10.5.2012 nella quale compariva soltanto la Procura Federale nella persona dell’Avv. Avagliano, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del gravato provvedimento. A parere di questa Corte l’appello è infondato, sfiorando perfino caratteristiche di inammissibilità. Ha correttamente osservato il primo Giudice che l’iniziale certificato di idoneità all’attività agonistica, rilasciato il 9.11.2009 in favore del calciatore Battaia, aveva perso ogni efficacia in seguito allo svincolo dello stesso dalla società d’appartenenza ed al suo trasferimento a nuovo sodalizio, sicchè l’atleta, rendendo le proprie prestazioni presso quest’ultimo in assenza della prescritta certificazione medica, aveva violato le tassative disposizioni vigenti in materia. Avverso tale statuizione nessun motivo d’impugnazione è stato reso dall’appellante, limitatosi ad invocare quella parte della decisione nella quale la Commissione Giudicante ha osservato che “quantomeno dalla data dell’11 dicembre in poi il Battaia ha svolto attività agonistica in assenza della prescritta documentazione medica”, deducendone, per contrasto, che l’attività precedente sarebbe stata lecita. In contrario, la riprodotta motivazione non può essere interpretata nei sensi prospettati dagli appellanti, l’avverbio “quantomeno” è da considerarsi soltanto quale espressione rafforzativa dell’evidente violazione della normativa sulla tutela della salute degli atleti precedentemente commessa ed accertata. In altri termini, la resa motivazione ha solo evidenziato che, in aggiunta all’iniziale infrazione, tutti gli incolpati ne avevano commessa altra, consentendo la prosecuzione di un’attività agonistica del tutto vietata, così duplicando il comportamento sanzionabile. In presenza di siffatta ed indiscutibile condotta antiregolamentare, non può venir invocata la scriminante della buona fede, non potendo ritenersi in buona fede soggetti che consentono di rendere prestazione sportiva ad atleta non in grado di prestarla, facendo correre allo stesso indubbi e seri rischi per l’integrità della propria salute. Quanto al motivo sollevato dal ricorrente Alberto Ferri, allenatore della reclamante, il quale sostiene di non essere stato presente “in panchina e neppure nei dintorni del rettangolo di gioco” nelle occasioni sanzionate, basta osservare che tale affermazione è smentita dallo stato degli atti, con conseguente reiezione della doglianza. Infine, ritiene la Corte che le sanzioni adottate, corrispondenti alle previsioni regolamentari, siano congrue ed adeguate alle violazioni commesse la cui particolare gravità non può che essere correttamente apprezzata in sede di giustizia sportiva. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.C. Domus Bresso di Bresso (Milano). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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