LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 192 del 17/05/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore Antonio COSTA/ACIREALE CALCIO 1946

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 192 del 17/05/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore Antonio COSTA/ACIREALE CALCIO 1946 Con reclamo datato 24.01.2011, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Salvatore Antonio Costa chiedeva la condanna della S.S.D. Acireale Calcio s.r.l. al pagamento della somma di € 1.500,0, quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 21 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00. La società controinteressata in data 01.02.2012 si costituiva con una propria memoria difensiva affermando di nulla dovere in quanto il reclamante risultava essere stato integralmente pagato. Affermava inoltre che lo stesso dopo una gara del 28.11.2010 era stato inserito nella lista di trasferimento prodotta. Di conseguenza, la società ha ritenuto di nulla dovere nella convinzione di avere assolto l’obbligo contrattuale dell’intero pagamento. Seguivano ulteriori controdeduzioni e del reclamante e della società. Nelle controdeduzioni del reclamante viene evidenziato come il documento prodotto (lista di trasferimento risulta essere sottoscritta solo dalla società e quindi di nessuna rilevanza giuridica). PQM La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando S.S.D. Acireale Calcio s.r.l. a corrispondere al sig. Salvatore Antonio Costa la somma di € 1.500,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto. Dispone, altresì la restituzione della tassa di reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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