LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 192 del 17/05/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto PERI/U.S.D.ZAGAROLO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 192 del 17/05/12
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
6) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto PERI/U.S.D.ZAGAROLO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/03/2012 il sig.Roberto PERI, si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.ZAGAROLO CALCIO un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12
Precisando di non percepito alcuna rata da Agosto a Dicembre 2011, (in quanto poi trasferito ad altra
Squadra 9, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma maturata di €.2.400,00.
La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
U.S.D.ZAGAROLO al pagamento in favore del sig.Roberto PERI, della somma di €.2.400,00. Dispone la
restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.