COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO ASCEA – GARA CENTOLA / ASCEA DEL 26/2/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO ASCEA – GARA CENTOLA / ASCEA DEL 26/2/2012 Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui ala C.U. 81 dell’1/3/2012 pag. 1939, visto il preannuncio di reclamo inviato ritualmente, visti gli atti ufficiali di gara, preliminarmente rileva che il preannuncio di reclamo è stato seguito dal rituale invio dei motivi del reclamo. Osserva, tuttavia, che esso è privo della prova dell’invio della copia alla società controparte, prescritta, quale elemento essenziale, dall’art. 46, comma 1, C.G.S. Considerato che tale omissione, ai sensi del combinato disposto dagli art. 33 comma 5 e 46 comma 1 C.G.S., preclude l’esame del gravame nel merito; per tali motivi DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; di omologare il risultato Centola – Ascea 1-0; dispone addebitarsi la relativa tassa sul conto della società Ascea.
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