COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO ASCEA – GARA CENTOLA / ASCEA DEL 26/2/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO ASCEA – GARA CENTOLA / ASCEA DEL 26/2/2012
Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui ala C.U. 81 dell’1/3/2012 pag. 1939, visto il preannuncio di
reclamo inviato ritualmente, visti gli atti ufficiali di gara, preliminarmente rileva che il preannuncio di
reclamo è stato seguito dal rituale invio dei motivi del reclamo. Osserva, tuttavia, che esso è privo
della prova dell’invio della copia alla società controparte, prescritta, quale elemento essenziale,
dall’art. 46, comma 1, C.G.S. Considerato che tale omissione, ai sensi del combinato disposto dagli
art. 33 comma 5 e 46 comma 1 C.G.S., preclude l’esame del gravame nel merito; per tali motivi
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; di omologare il risultato Centola – Ascea 1-0; dispone
addebitarsi la relativa tassa sul conto della società Ascea.