COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO CIMITILE – GARA BOYS PIANURESE / CIMITILE DEL 13/05/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO CIMITILE – GARA BOYS PIANURESE / CIMITILE DEL 13/05/2012
Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Cimitile in ordine alla
gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, dei
calciatori Delfino Gianluca (nato il 6.01.1976); Di Capua Luca (nato il 16.02.1982) e Puoti Marco
(nato il 27.07.1989); tanto premesso, rileva l'infondatezza del reclamo. Invero, i nominati calciatori,
come dal C.U. n. 104 del 27.04.2012, pagine 2496-2497, del C.R. Campania, a seguito della gara
del 21.04.2012, Rinascita US Vico I Boys Pianurese, venivano sanzionati, da questo Giudice
Sportivo Territoriale, rispettivamente come segue: Delfino Gianluca, con la squalifica per due
giornate di gara, quale calciatore espulso dal campo; Di Capua Luca e Puoti Marco, con la squalifica
per una giornata di gara per recidività in ammonizioni (IV infrazione), quali calciatori non espulsi dal
campo. Orbene, dalla documentazione acquisita si rileva che i calciatori Delfino Gianluca, Di Capua
Luca e Puoti Marco hanno espiato la sanzione a loro carico esattamente nelle gare immediatamente
successive a quelle che hanno determinato la sanzione: Boys Pianurese / Juve Tertulliano del
29.04.2012 e Rione Terra Pozzuoli / Boys Pianurese del 5.05.2012. In ordine alla gara Boys
Pianurese / Juve Tertulliano, deve precisarsi che, per quel che concerne la Boys Pianurese, la
sanzione deve considerarsi espiata, in quanto il G.S.T. ha deliberato la gara persa a carico della
società antagonista (Juve Tertulliano), che era stata in precedenza esclusa dal Campionato
medesimo. In circostanze del genere, a favore della società di controparte (Boys Pianurese)
interviene il provvedimento del G.S.T., che infligge gara persa a carico dell’avversaria (Juve
Tertulliano). Invero, la norma specifica del C.G.S. sancisce che la sanzione di squalifica a giornate
di gare, a carico di uno o più tesserati, in relazione a gara, dalla quale consegua un risultato utile
agli effetti della classifica, si considera legittimamente scontata. Di conseguenza, la partecipazione
dei calciatori, alla gara in esame, è da considerare regolare, agli effetti disciplinari. Per tali motivi
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Cimitile; di omologare il risultato acquisito sul
campo (2-0); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società
reclamante.