COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO AUDAX CERVINARA – GARA AUDAX CERVINARA / KARMA DEL 24/03/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO AUDAX CERVINARA – GARA AUDAX CERVINARA / KARMA DEL 24/03/2012
Il G.S.T., letti gli atti, trasmessi, a questo Giudice Sportivo Territoriale, dalla Commissione
Disciplinare Territoriale, alla quale l'atto d'impugnazione era stato erroneamente inoltrato dalla
società reclamante; letto il reclamo proposto, osserva: in via preliminare, l'errore di intestazione del
reclamo, per costante giurisprudenza, deve essere sanato, sulla base del principio sostanziale della
salvezza dell'atto, ovviamente a condizione che non sussista alcun motivo di inammissibilità o di
preclusione (che impedirebbe la sanatoria, ad esempio, nell'ipotesi che un reclamo, per il quale sia
previsto il preannuncio ritualmente formalizzato, ne sia sprovvisto). Quanto al merito del reclamo,
questo G.S.T. rileva l’infondatezza dell'atto di impugnazione. La società Audax Cervinara, in ordine
alla gara in epigrafe, sostiene la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del
calciatore Rogojina Roberto (nato il 13.07.1992). Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio
Tesseramento del C.R. Campania, è emerso, invero, che il nominato calciatore risulta regolarmente
tesserato, a favore della società Karma Calcio, dal 23.01.2012, ovvero, da data antecedente rispetto
al giorno di disputa della gara oggetto del reclamo in esame. Inoltre, risulta in possesso anche dello
status “20”, con la qualifica di Dilettante Comunitario. Di conseguenza la partecipazione del
calciatore, Rogojina Roberto, alla gara in esame è da considerarsi regolare, agli effetti del
tesseramento. Per tali motivi
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Audax Cervinara. 10; dispone addebitarsi la
tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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