COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO FUTSAL ROTA – GARA REAL BIVIO PRATOLE / FUTSAL ROTA DEL 12/05/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO FUTSAL ROTA – GARA REAL BIVIO PRATOLE / FUTSAL ROTA DEL 12/05/2012
Il G.S.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l'inammissibilità, essendo stato proposto, dalla
società Futsal Rota, in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro gare e degli eventuali
spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque –
Maschili e Femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e
Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2011/2012, così come statuiti dal
Comunicato Ufficiale n. 110/A delIa F.l.G.C. del 6.02.2012, pubblicato in allegato al Comunicato
Ufficiale n. 74 del 9.02 2011 del CR. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono
che gli eventuali reclami, non esclusi quelli, eventualmente relativi alla posizione irregolare di
calciatori che abbiano preso parte a gare, debbano essere fatti pervenire, via telefax o mediante
altro mezzo idoneo, o essere depositati presso la sede del C.R. Campania entro le ore 12,00 del
secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel
predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa ed alle relative
motivazioni, con l’allegazione al reclamo dell'attestazione dell'invio alla controparte. Il reclamo in
esame, viceversa, è stato formalizzato, a mezzo raccomandata postale, in data 15.05.2012, ed è
pervenuto, a questo G.S.T., in data 16.05.2012, ovvero oltre il termine temporale innanzi indicato.
La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito, nel
rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva. Per tali motivi
DELl BERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Futsal Rota; dispone
addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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