COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA PIXOUS 2002 – DOPOLAVORO FERROVIARIO DEL 13/5/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA PIXOUS 2002 – DOPOLAVORO FERROVIARIO DEL 13/5/2012 Il G.S.T., letto il referto di gara ed il suo supplemento; rileva che, al 41’ del secondo tempo, a seguito della concessione di un calcio di rigore alla società Pixous 2002, l’arbitro veniva accerchiato, minacciato ed ingiuriato da alcuni giocatori della società Dopolavoro Ferroviario; rileva, altresì, che, oltre ai calciatori si aggiungeva alle minacce anche un dirigente della nominata società Dopolavoro Ferroviario, il quale brandendo una bottiglia, minacciava di aggredire l’arbitro non riuscendovi per l’intervento dei presenti. A questo punto, l’arbitro, vista anche l’assenza della Forza Pubblica, riteneva che non sussistessero più le condizioni per il proseguimento della gara e quindi la sospendeva definitivamente. Questo G.S.T., considerato che la sospensione della gara è da addebitare al comportamento dei tesserati della società Dopolavoro Ferroviario, in applicazione dell’art. 17 del C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società Dopolavoro Ferroviario la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. In ordine ai provvedimenti a carico dei singoli si rimanda alla camicia di gara.
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