COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 136. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI RINASCITA SANNICOLESE – GARA RINASCITA SANNICOLESE I CASALE DI TEANO DEL 5.11.2011 – 2^ CAT. GARA REAL PIEDIMONTE CALCIO / RINASCITA SANNICOLESE DEL 13.11.2011 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 136. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI RINASCITA SANNICOLESE – GARA RINASCITA SANNICOLESE I CASALE DI TEANO DEL 5.11.2011 – 2^ CAT. GARA REAL PIEDIMONTE CALCIO / RINASCITA SANNICOLESE DEL 13.11.2011 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letti i reclami, dei quali si dispone la riunione per connessione oggettiva; esaminate le controdeduzioni prodotte dalla società Casale di Teano; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma delle decisioni del Primo Giudice (di cui alla delibere, pubblicate sul C.U. n. 64 del 5.01.2012 del C.R. Campania, alle pag. 1352-1353), con le quali sono stati accolti i reclami della società Casale di Teano e Real Piedimonte Calcio, con le conseguenziali sanzioni, a carico della società Rinascita Sannicolese, della punizione sportiva della perdita delle gare con il punteggio di 0-3. Le due richiamate delibere del G.S.T. sono state impugnate, con i reclami in esame, da parte della società Rinascita Sannicolese. Le motivazioni a sostegno dei reclami si imperniano su di un unico aspetto. Ha, invero, sostenuto la reclamante che le società Casale di Teano e Real Piedimonte Calcio non abbiano "provveduto ad inviare, per conoscenza, la lettera raccomandata A.R. dell’11/11/2011 all'indirizzo depositato presso il C.R. Campania dalla scrivente Rinascita Sannicolese". A supporto della propria affermazione, la reclamante ha puntualizzato che le società Casale di Teano e Real Piedimonte Calcio avessero spedito copia del reclamo, non all’indirizzo per corrispondenza, “bensì all’indirizzo della sede sociale”. Orbene, dalla documentazione in atti risulta che l’indirizzo postale, al quale sono stati inoltrati i reclami delle due nominate società di controparte, si individui nella sede legale della società Rinascita Sannicolese. Deve precisarsi che il medesimo indirizzo viene riportato su tutte le distinte ufficiali di gara della società reclamante. La stessa società reclamante, non provvedendo a ritirare la corrispondenza indirizzata presso la sede legale della società, ha contravvenuto, tra l'altro, al disposto di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. (obbligo di lealtà sportiva). Quanto all'obiezione in ordine all'asserita, mancata spedizione, da parte del Casale di Teano e del Real Piedimonte Calcio, delle raccomandate postali A.R. relative al reclamo al G.S.T., all'indirizzo della sede legale della società Rinascita Sannicolese, deve sottolinearsi che questa C.D.T., all'esito degli accertamenti doverosamente esperiti, ha acquisito inoppugnabile documentazione, dimostrativa della spedizione dei reclami di prima istanza, rispettivamente in data 11 e 18.11.2011, a mezzo raccomandate postali A.R., inoltrate, rispettivamente, dall'ufficio postale di Versano e di Sessa Aurunca (CE), da parte del Casale di Teano e del Real Piedimonte Calcio, indirizzate all'A.S.D. Rinascita Sannicolese, 28 – 81020 San Nicola La Strada, con l'unica imprecisione “indirizzo sede legale", anziché c/o Martino Pubblicità – via Galatina, 49 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (indirizzo per la corrispondenza). È appena il caso di puntualizzare che, se l'obiezione in argomento della società Rinascita Sannicolese fosse risultata corrispondente al vero, sarebbe emerso, indiscutibilmente, una lesione del diritto di difesa della società medesima ed, in ogni caso, sarebbero risultati formalmente viziati i reclami delle società Casale di Teano e Real Piedimonte Calcio, con l'ineluttabile conseguenza dell'obbligata declaratoria d'inammissibilità, da parte di questa C.D.T., dei reclami medesimi delle società menzionate. Le doglianze della Rinascita Sannicolese sul punto sono risultate, viceversa, infondate, per cui devono essere ritenute superate. Per quel che concerne il merito della vicenda, si rinvia alle decisioni del G.S.T., di cui al citato C.U. n. 64 del 5.01.2012, pagine 1352-1353. Questa C.D.T., invero, condivide la richiamata delibera del Giudice di prime cure. Il presupposto è che il calciatore Rinaldi Giuseppe (nato il 28.03.1985) ha partecipato, alle gare in epigrafe, non avendone titolo. Egli, invero, non aveva scontato, all’atto della disputa delle due gare in esame, la giornata di squalifica a suo carico, per cui versava in posizione irregolare agli effetti disciplinari, in ragione del principio cosiddetto della “perpetuatio santionatoria”. P.Q.M. DELIBERA di rigettare i reclami proposti dalla società Rinascita Sannicolese, confermando le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale; dispone addebitarsi le tasse reclamo, non versate, sul conto della società reclamante.
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