COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 137. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AUDAX CERVINARA – GARA KARMA I AUDAX CERVINARA DEL 10.12.2011 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
137. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AUDAX CERVINARA – GARA KARMA I AUDAX
CERVINARA DEL 10.12.2011 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma
della decisione del Giudice di prime cure (delibera pubblicata sul C.U. n. 63, del 29.12.2011, alla
pagina 1323, del C.R. Campania), con la quale era stato dichiarato inammissibile il reclamo della
società medesima, ai sensi dell’art. 4, comm a 7, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
Nel caso del reclamo e nella vicenda in esame, questa C.D.T. non può accogliere il ricorso
presentato dalla società Audax Cervinara, in quanto, come già deliberato dal Giudice Sportivo
Territoriale, dagli accertamenti effettuati è emerso che il reclamo di prima istanza fosse privo del
timbro ufficiale della società e fosse stato redatto su un foglio non intestato. In merito, poi, a quanto
denunciato dalla società ricorrente, sia al Giudice di prime cure, sia a questa C.D.T., ritiene, questo
Collegio, di dover trasmettere gli atti del presente giudizio, nonché quello inviato al Giudice di prima
istanza, alla Procura Federale della F.I.G.C., per gli accertamenti di sua competenza, in relazione
alla supposta partecipazione alla gara, sotto mentite spoglie, a favore della società Karma Calcio,
del calciatore Sepe Attilio. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Audax Cervinara 10; di trasmettere gli atti alla
Procura Federale della F.I.G.C., al fine delle determinazioni, di sua competenza, in ordine a
quanto specificato nella parte motiva; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul
conto della società reclamante.
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