COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 138 DELIBERA C.D.T – RECLAMO S. LUCIA – GARA RIZLA GROUP SERINO / S. LUCIA DEL 31.03.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 111 del 17 Maggio 2012
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
138 DELIBERA C.D.T – RECLAMO S. LUCIA – GARA RIZLA GROUP SERINO / S. LUCIA DEL
31.03.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO
La C.D.T, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo delegato, la società reclamante, che
aveva presentato rituale richiesta di audizione; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto
di impugnazione. Deve premettersi che il calciatore Martignetti Tommaso si è effettivamente reso
responsabile di un comportamento assolutamente censurabile, nei confronti del direttore di gara. In
una valutazione doverosamente equitativa, tuttavia, deve disporsi la riduzione della squalifica inflitta
al suddetto calciatore. Non può, viceversa, procedersi ad alcuna riduzione della sanzione a carico
del calciatore Marena Arturo, che appare congrua, in rapporto all’effettiva gravità dell’infrazione
commessa. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società S. Lucia, di ridurre al 5.06.2012 la
sanzione a carico del calciatore Martignetti Tommaso; di confermare nel resto; nulla dispone
in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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