COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°45 del 16/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 122 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. FOSSATONE CALCIO Avverso squalifica per 3 giornate calc. CASTAGNOLI GIO, PIRAZZOLI MATTEO e RICCI MANUEL delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 43 del 3.5.2012 gara VADESE – FOSSATONE del 25.4.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° N°45 del 16/05/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
122 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. FOSSATONE CALCIO
Avverso squalifica per 3 giornate calc. CASTAGNOLI GIO, PIRAZZOLI MATTEO e RICCI MANUEL
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 43 del 3.5.2012
gara VADESE – FOSSATONE del 25.4.2012
L’A.S.D. FOSSATONE CALCIO ricorre avverso i sopra elencati provvedimento mettendo in evidenza che : 1) il calc.
CASTAGNOLI era l’unico che, al termine della gara ed al rientro negli spogliatoi, veniva a colloquio con il direttore di gara, chiedendo
in maniera educata e senza alcuna animosità, chiarimenti e delucidazioni su alcune decisioni tecniche. A queste richieste il direttore di
gara rispondeva in maniera arrogante; 2) il calc. RICCI, al termine della gara, non veniva mai a contatto verbale con il direttore di
gara, rimanendo per alcuni minuti disteso all’interno del terreno di gioco e rientrava nello spogliatoio quando il direttore di gara era già
all’interno del proprio; 3) il calc. PIRAZZOLI trovandosi, al fischio finale, nelle vicinanze dell’uscita dal campo, rientrava
immediatamente nel proprio spogliatoio senza proferire verbo alcuno, prima che il calc. Castagnoli avesse modo di avvicinare l’arbitro.
Chiede la riduzione della squalifica del calc. CASTAGNOLI e l’annullamento delle squalifiche a carico degli altri due giocatori.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che, al
termine della gara, prima il calc. RICCI – che anche cercava di impedirgli di entrare nello spogliatoio - e, successivamente, i calc.
CASTAGNOLI e PIRAZZOLI gli hanno rivolto frasi offensive e minacciose,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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