COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°45 del 16/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 123 RECLAMO PROPOSTO DA G.S. CASTEL DEL RIO Avverso squalifica al 31.10.2012 calc. PIAZZA FILIPPO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 41 del 26.4.2012 gara VIRTUS VALSANTERNO – CASTEL DEL RIO del 18.4.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° N°45 del 16/05/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
123 RECLAMO PROPOSTO DA G.S. CASTEL DEL RIO
Avverso squalifica al 31.10.2012 calc. PIAZZA FILIPPO
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 41 del 26.4.2012
gara VIRTUS VALSANTERNO – CASTEL DEL RIO del 18.4.2012
Il G.S. CASTEL DEL RIO, del quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento
sostenendo che il calc. PIAZZA, al fischio finale, è uscito dal campo senza rivolgersi né all’arbitro, che era a circa metri 30 di
distanza, né ad alcuno spettatore ed entra nel proprio spogliatoio senza colpire o calciare la porta di ingresso. All’uscita dallo
spogliatoio, assieme a compagni di gioco che possono testimoniare, il calciatore si dirige immediatamente verso l’uscita, senza aver
visto l’arbitro e quindi, ben che meno, avergli rivolto minacce. Chiede l’annullamento o, quanto meno, la riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva
che, a fine gara, il calc. PIAZZA, rivolgendosi ad altra persona, esprimeva giudizi offensivi sulla persona dell’arbitro e della categoria
arbitrale, entrando, poi, negli spogliatoi dava calci alla porta di ingresso. Inoltre, quando l’arbitro si apprestava a lasciare, sulla
propria auto, l’impianto sportivo, reiterava le offese, aggiungendo anche minacce;
- ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc. PIAZZA debba essere punito con un sanzione maggiormente
aderente alla condotta tenuta e commisurata in giornate di squalifica,
d e l i b e r a
- di annullare la squalifica al 31.10.2012 del calc. PIAZZA FILIPPO, che, come indicato nella decisione di I°
grado, teneva conto della sospensione dei campionati nel periodo estivo, e di infliggere al medesimo la squalifica per 6 giornate
di gara, decorrenti dal 27.4.2012.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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