COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°45 del 16/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 123 RECLAMO PROPOSTO DA G.S. CASTEL DEL RIO Avverso squalifica al 31.10.2012 calc. PIAZZA FILIPPO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 41 del 26.4.2012 gara VIRTUS VALSANTERNO – CASTEL DEL RIO del 18.4.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°45 del 16/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 123 RECLAMO PROPOSTO DA G.S. CASTEL DEL RIO Avverso squalifica al 31.10.2012 calc. PIAZZA FILIPPO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 41 del 26.4.2012 gara VIRTUS VALSANTERNO – CASTEL DEL RIO del 18.4.2012 Il G.S. CASTEL DEL RIO, del quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc. PIAZZA, al fischio finale, è uscito dal campo senza rivolgersi né all’arbitro, che era a circa metri 30 di distanza, né ad alcuno spettatore ed entra nel proprio spogliatoio senza colpire o calciare la porta di ingresso. All’uscita dallo spogliatoio, assieme a compagni di gioco che possono testimoniare, il calciatore si dirige immediatamente verso l’uscita, senza aver visto l’arbitro e quindi, ben che meno, avergli rivolto minacce. Chiede l’annullamento o, quanto meno, la riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che, a fine gara, il calc. PIAZZA, rivolgendosi ad altra persona, esprimeva giudizi offensivi sulla persona dell’arbitro e della categoria arbitrale, entrando, poi, negli spogliatoi dava calci alla porta di ingresso. Inoltre, quando l’arbitro si apprestava a lasciare, sulla propria auto, l’impianto sportivo, reiterava le offese, aggiungendo anche minacce; - ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc. PIAZZA debba essere punito con un sanzione maggiormente aderente alla condotta tenuta e commisurata in giornate di squalifica, d e l i b e r a - di annullare la squalifica al 31.10.2012 del calc. PIAZZA FILIPPO, che, come indicato nella decisione di I° grado, teneva conto della sospensione dei campionati nel periodo estivo, e di infliggere al medesimo la squalifica per 6 giornate di gara, decorrenti dal 27.4.2012. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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