COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA RECLAMO REAL PONTECAGNANO – GARA AULETTESE / REAL PONTECAGNANO DEL 25.03.2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA RECLAMO REAL PONTECAGNANO – GARA AULETTESE / REAL PONTECAGNANO DEL 25.03.2012 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Real Pontecagnano in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento e disciplinare, dei calciatori Caggiano Antonio (nato il 2.09.1989), Soldovieri Vito (nato il 20.11.1991), Morrone Luca (nato il 28.07.1992), Perretta Giuseppe (nato il 23.09.1988), Casale Marco (nato il 25.02.1995), Barberio Gerardo Aurelio (nato il 22.03.1994), rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania è emerso che i calciatori: Caggiano Antonio, tesserato dall’8.10.2011, Soldovieri Vito tesserato dal 31.10.2008, Casale Marco tesserato dall’8.10.2011, Perretta Giuseppe tesserato dal 14.11.2011, quest’ultimo colpito da provvedimento disciplinare della squalifica per una gara quale calciatore espulso dal campo nella gara dell’11.03.2012 (sanzione scontata nella gara di recupero Aulettese / Bellizzi del 14.03.2012), risultano regolarmente tesserati a favore della società Aulettese con decorrenza da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe. Viceversa, è emersa la posizione irregolare dei calciatori: Morrone Luca, svincolato dalla società Buccino Volcei e non ritesserato; Barberio Gerardo Aurelio, tesserato a favore di altra società. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori Morrone Luca e Barberio Gerardo Aurelio, alla gara in esame, è da considerarsi irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Real Pontecagnano, di infliggere, a carico della società Aulettese, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5), lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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