COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO AMERICO CANONICO – GARA AMERICO CANONICO / KARMA DEL 14.01.2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO AMERICO CANONICO – GARA AMERICO CANONICO / KARMA DEL 14.01.2012 Il G.S.T., visto il reclamo, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione pervenuta innanzi a questo Giudice da parte della società reclamante, rileva che lo stesso nel merito è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società Karma abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore: Giagnuolo Aniello (nato il 24.08.1981), sebbene il medesimo fosse espulso e squalificato per una gara (Karma / Sirignano del 7.01.2012), provvedimento pubblicato sul C.U. n. 69 del 20.01.2012, pag. 1574 non avrebbe scontato la squalifica nella gara di cui in epigrafe. Orbene dall’esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che, il calciatore Giagnuolo Aniello, abbia partecipato da titolare alla gara in questione in posizione irregolare, che il predetto calciatore colpito da squalifica per una gara, doveva scontare la sanzione nella prima gara ufficiale (14.01.2012) della società Karma. Di conseguenza, la partecipazione del nominato calciatore alla gara in esame, è da considerare irregolare agli effetti disciplinari. Per tali motivi, DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Americo Canonico, ai sensi dell’art. 17 C.G.S., infligge alla società Karma la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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