COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO PAOLO MASULLO F.C. – GARA FI.PE / PAOLO MASULLO F.C. DEL 05.02.2012 RECLAMO VIA MERCANTI SALERNO A.S.D. – GARA VIA MERCANTI SALERNO / FI.PE DEL 28.01.2012 RIUNITI PER CONNESSIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012
DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
RECLAMO PAOLO MASULLO F.C. – GARA FI.PE / PAOLO MASULLO F.C. DEL 05.02.2012 RECLAMO VIA MERCANTI SALERNO A.S.D. – GARA VIA MERCANTI SALERNO / FI.PE DEL 28.01.2012
RIUNITI PER CONNESSIONE
Il G.S.T., visti i reclami delle società Paolo Fasullo F.C. e Via Mercanti Salerno, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzate le documentazioni pervenute innanzi a questo Giudice da parte delle reclamanti, rileva che i reclami medesimi nel merito sono fondati e, pertanto, vanno accolti. Le reclamanti lamentano che la società FI. PE abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore Del Regno Rudi (nato il 3.09.1983), sebbene il medesimo fosse squalificato per due gare quale calciatore espulso dal campo nella gara del 15.01.2012, provvedimento pubblicato sul C.U. n. 68 del 19.01.2012, pag. 1549, e non avrebbe scontato la squalifica nelle gare di cui all’epigrafe. Orbene dall’esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che il calciatore Del Regno Rudi abbia partecipato da titolare alle gare in questione in posizione irregolare in quanto il predetto calciatore, colpito da squalifica per due gare (come da C.U. n. 68 del 19.01.2012), prendeva parte alle gare oggetto dei reclami, in posizione irregolare per aver disputato (con esclusione della sola gara del 22.01.2012), alle gare del 28.01.2012 e del 5.02.2012, oggetto dei ricorsi. Di conseguenza, avendo scontato una sola giornata gli rimaneva da espiare ancora una giornata di squalifica all’atto della disputa delle gare oggetto dei reclami e pertanto, la sua partecipazione alle nominate gare in esame, è da considerare irregolare agli effetti disciplinari. Per tali motivi, DELIBERA
in accoglimento dei reclami delle società Paolo Masullo F.C. e Via Mercanti Salerno, ai sensi dell’art. 17 C.G.S., infligge alla società Fi.Pe la punizione sportiva della perdita delle gare FI.PE / Paolo Masullo del 5.02.2012, e Via Mercanti Salerno / FI.PE. del 28.01.2012, con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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