COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO ATLETIK – GARA REAL PERDIFUMO / ATLETIK DEL 19.02.2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO ATLETIK – GARA REAL PERDIFUMO / ATLETIK DEL 19.02.2012 Il G.S.T., visto il reclamo, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione pervenuta innanzi a questo Giudice da parte della società reclamante, rileva che lo stesso è infondato e, pertanto, va rigettato. La reclamante si duole che la società Real Perdifumo abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, i calciatori Mondelli Giuseppe (nato il 24.11.1981), sebbene il medesimo fosse squalificato per due gare quale calciatore non espulso dal campo nella gara Real Perdifumo / Pixous del 15.01.2012, provvedimento pubblicato sul C.U. n. 68 del 19.01.2012, pag. 1550, il quale non avrebbe scontato la squalifica nella gara di cui in epigrafe ed il calciatore Guariglia Stefano (nato il 10.10.1989) che non risulterebbe tesserato a favore della società Real Perdifumo. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara ed esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che il calciatore Mondelli Giuseppe abbia partecipato da titolare alla gara in questione in posizione regolare, infatti il predetto calciatore colpito da squalifica per due gare, come da C.U. n. 68 del 19.01.2012, successivamente a seguito di accertamenti, questo Comitato Regionale con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 69 del 20.01.2012, pagina 1576, riportava l’errata corrige alle gare del 19.01.2012 (provvedimenti a carico dei calciatori non espulsi dal campo squalifica per due gare calciatore Mondelli Giuseppe “leggasi” Mondelli Antonio). Il nominato calciatore prendeva parte alla gara oggetto del reclamo, in posizione regolare. Per quanto riguarda la posizione di tesseramento del calciatore Guariglia Stefano, egli risulta regolarmente tesserato a favore della società Real Perdifumo dal 16.12.2011, ovvero da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara. Per tali motivi, DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Atletik; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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