COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO RINASCITA SANGIOVANNESE – GARA PIEDIGROTTA / RINASCITA SANGIOVANNESE DEL 19.02.2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO RINASCITA SANGIOVANNESE – GARA PIEDIGROTTA / RINASCITA SANGIOVANNESE DEL 19.02.2012 Il G.S.T., visto il reclamo, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione pervenuta innanzi a questo Giudice da parte della società reclamante, rileva che lo stesso nel merito è infondato. La reclamante si duole che la società Piedigrotta abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore Esposito Carlo (nato il 20.03.1975), sebbene il medesimo fosse stato squalificato per tre giornate nella penultima gara del Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2010/2011, provvedimento pubblicato sul C.U. n. 124 del 12.05.2011, pag. 2696 e per ulteriori due giornate di gara con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 70 del 26.01.2012, pag. 1620, della corrente stagione sportiva. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che il calciatore Esposito Carlo, abbia partecipato alla gara in questione in posizione regolare, infatti il predetto calciatore colpito da squalifica per tre gare (2010/2011) e quelle successive di due gare (2011/2012), aveva scontato una delle tre nell’ultima gara ufficiale (Piedigrotta / Chiaja Roboris del 15.05.2011) del Campionato 2010/2011 della società Piedigrotta, (art.22 comma 3) “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione sportiva successiva”. Le residuate due giornate di squalifica della stagione sportiva 2010/2011 sono state scontate nelle gare del 18.12.2011 e del 15.01.2012. In relazione alle ulteriori per due giornate di squalifica pubblicate sul C.U. n. 70 del 26.01.2012, la sanzione è stata scontata nelle gare del 28.01.2012 e del 5.02.2012. Di conseguenza, la partecipazione del nominato calciatore alla gara in esame è da considerarsi regolare. Per tali motivi DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Rinascita Sangiovannese; di omologare il risultato di 1–1, conseguito sul campo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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