COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 SERIE C2 RECLAMO REAL MONDRAGONESE C5 – GARA TONIA FUTSAL / REAL MONDRAGONESE C5 DEL 10.12.2011

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 SERIE C2 RECLAMO REAL MONDRAGONESE C5 – GARA TONIA FUTSAL / REAL MONDRAGONESE C5 DEL 10.12.2011 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Real Mondragonese C5 in ordine la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore D’Alessandro Nicola (nato il 23.12.1992), rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso, invero, che il calciatore D’Alessandro Nicola risulta regolarmente tesserato dal 18.11.2011, a favore della società Tonia Futsal, ovvero da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara oggetto del reclamo in esame. Di conseguenza la partecipazione del nominato calciatore alla gara in esame è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. La mancata indicazione sulla distinta dell’anno di nascita del calciatore D’Alessandro da parte della società Tonia Futsal, comporta la sanzione dell’ammenda di euro 30/00. Per tali motivi DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Mondragonese C5; nulla per la tassa reclamo, non versata; sanziona la società Tonia Futsal con l’ammenda di euro 30/00 per errata compilazione della distinta di gara.
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