COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO SAN GREGORIO – GARA SANZA SOCCER / SAN GREGORIO DEL 29.03.2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 18 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE RECLAMO SAN GREGORIO – GARA SANZA SOCCER / SAN GREGORIO DEL 29.03.2012 Il G.S.T., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società San Gregorio in ordine alla gara di cui in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore Fico Gianfrancesco, rileva la fondatezza dell’atto. La reclamante si duole che la società Sanza Soccer Five abbia fatto partecipare alla gara in esame il calciatore Fico Gianfrancesco, nato il 23.05.1996, contravvenendo alla normativa prevista dall’art. 34 delle N.O.I.F. autorizzazione da pubblicare sul Comunicato Ufficiale, previa presentazione della idonea documentazione medica, in ordine all’impiego dei calciatori che abbiano compiuto il 15° anno di età ma non ancora compiuto il sedicesimo, e chiedeva, pertanto, l’applicazione dell’art. 17 del C.G.S. Orbene, letti gli atti ufficiali di gara, è emerso che effettivamente la società Sanza Soccer Five effettivamente abbia fatto partecipare alla gara il calciatore Fico Gianfrancesco (inserito in distinta al n. 0), contravvenendo alla richiamata normativa di cui all’art. 34 delle N.O.I.F. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo della società San Gregorio ed in applicazione dell’art. 17 del C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società Sanza Soccer Five la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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