COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 17/05.2012 Delibera del GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 12/05/2012 TORRIANA – STAR FIVE IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, esaminati il rapporto ed il supplemento di rapporto fatti pervenire dall’arbitro della gara TORRIANA – STAR FIVE, valevole quale gara di finale Play Off del Campionato di Serie C1 di Calcio a 5, disputatasi a Gradisca d’Isonzo (pr. di Gorizia) il 12.05.2012 e conclusasi con il risultato di 4 – 3;
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 17/05.2012
Delibera del GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 12/05/2012 TORRIANA – STAR FIVE
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE,
esaminati il rapporto ed il supplemento di rapporto fatti pervenire dall’arbitro della gara
TORRIANA – STAR FIVE, valevole quale gara di finale Play Off del Campionato di Serie C1 di
Calcio a 5, disputatasi a Gradisca d’Isonzo (pr. di Gorizia) il 12.05.2012 e conclusasi con il
risultato di 4 – 3;
rilevato dai suddetti atti che:
- a circa 20 secondi dal termine del recupero del secondo tempo, il calciatore n. 12 dell’A.S.D.
Star Five, D’AURIA Giovanni, veniva espulso poiché interveniva in scivolata, con la gamba
tesa e con vigoria sproporzionata ai danni di un avversario che era in possesso della palla,
colpendolo sul piede di appoggio; il predetto calciatore avversario non subiva conseguenze
soltanto perché, poco prima dell’intervento del D’Auria, riusciva appena a sollevare il proprio
piede d’appoggio, che comunque veniva colpito;
- alla notifica dell’espulsione, il D’Auria, che si trovava a circa quattro metri di distanza dal
direttore di gara (di seguito d.d.g.), si scagliava verso quest’ultimo e, messegli entrambi le
mani all’altezza dello sterno, inferiva una violenta spinta allo stesso con tale forza da fargli
perdere subito l’equilibrio e da farlo indietreggiare di 1-2 metri; il d.d.g. non cadeva a terra
solamente perché andava a sbattere contro alcuni calciatori dell’A.S.D. Star Five che si erano
alzati dalla panchina, posta alle spalle dell’arbitro stesso, e che, dopo aver circondato il d.d.g.
ed invece di soccorrerlo, gli contestavano l’espulsione adottata nei confronti del D’Auria; il
D’Auria stesso, nel frattempo, cercava, urlando, di venire ancora a contatto con il d.d.g., ma
veniva trattenuto per un braccio ed allontanato da un proprio compagno di squadra;
- la velocità con cui il D’Auria si era scagliato contro il d.d.g. aveva colto di sorpresa
quest’ultimo non permettendogli in alcun modo di attutire il colpo, di proteggersi e di
mantenersi in equilibrio;
- appena ricevuto il colpo dal D’Auria, il d.d.g. rimaneva senza fiato per circa 2 – 3 secondi
ed avvertiva immediatamente un forte dolore al costato, progressivamente calato in circa due
ore;
- per l’atto violento subito, il d.d.g. rimaneva scosso anche perché l’unica persona che gli
prestava assistenza era il massaggiatore dell’A.S.D. Star Five sig. Dindo Claudio, prima che
l’altro collega arbitro riuscisse ad avvicinarglisi,
rilevate l’intenzionalità degli atti violenti commessi dal D’Auria sia nei confronti del calciatore
avversario sia verso il d.d.g., nonché la potenzialità lesiva che si evidenzia sia nell’entrata
sull’avversario stesso sia nella spinta inferta all’arbitro per l’energia impressa in tale circostanza;
ritenuto che i predetti riprovevoli atti, come descritti dall’arbitro nel proprio supplemento di
rapporto, commessi durante una gara di calcio a 5 fra dilettanti, a prescindere dalle conseguenze
causate, sono da considerarsi di rilevante gravità e tali da non poter essere tollerati nel mondo
dello sport, motivo per cui a tale condotta violenta ed aggressiva deve corrispondere una
congrua sanzione;
rilevato, altresì, che dopo l’atto violento subito dall’arbitro, 5 - 6 calciatori dell’A.S.D. Star Five,
invece di soccorrerlo e di assisterlo, lo circondavano e gli contestavano il provvedimento di
espulsione da lui adottato nei confronti del D’Auria e che né i Dirigenti della squadra avversaria
(Torriana) né quelli dell’A.S.D. Star Five si attivavano per assicurare, nella circostanza, la
necessaria protezione al d.d.g.;
P.Q.M.
1. infligge, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. f) al calciatore D’AURIA Giovanni (A.S.D. Star Five) la
squalifica fino al 17 ottobre 2013, per condotta violenta nei confronti dell’arbitro e di un calciatore
avversario;
2. infligge all’A.S.D. Star Five, la sanzione dell’ammenda di € 250,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1,
lett. b) C.G.S. e dell’art. 4, punto 2, C.G.S. per l’atto violento commesso da un proprio calciatore
nei confronti dell’arbitro e per non aver fornito assistenza all’arbitro stesso nella citata
circostanza, disattendendo all’obbligo sancito dall’art. 65 NOIF (responsabilità oggettiva);
3. infligge all’A.S.D. TORRIANA la sanzione di € 100,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) e
dell’art. 4, punto 2, C.G.S. per non essersi attivati i propri Dirigenti al fine che fosse fornita
assistenza all’arbitro, dopo l’azione violenta dallo stesso subita alla fine della gara, disattendendo
in tal modo l’art. 65 NOIF (responsabilità oggettiva).
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