COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 17/05.2012 Delibera del GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 13/05/2012 S.CANZIAN D’ISONZO – MOIMACCO
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 17/05.2012
Delibera del GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 13/05/2012 S.CANZIAN D’ISONZO – MOIMACCO
Con reclamo datato 13 maggio 2012, depositato brevi mano presso la sede del Comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND il 14.05.2012, l’A.S.D. S.Canzian d’Isonzo chiedeva che venisse
applicata nei confronti dell’A.S.D. Moimacco la punizione sportiva della perdita della gara S.CANZIAN
D’ISONZO - MOIMACCO, valevole per il Campionato Regionale “Giovanissimi”, Seconda Fase, Girone
“C”, disputatasi a San Canzian d’Isonzo (Gorizia) il 13.05.2012 e conclusasi con il risultato di 1 -1; ciò in
quanto l’A.S.D. Moimacco aveva schierato, nella suindicata gara, nelle sue file, il calciatore MOSSUTO
Andrea in posizione irregolare in quanto squalificato e come tale privo di titolo per prendervi parte.
Nel proprio gravame, l’A.S.D. S.Canzian d’Isonzo, deduceva che il Mossuto, squalificato per due
giornate a seguito di espulsione disposta nei suoi confronti nel corso della gara del 25.04.2012
(sanzione pubblicata sul C.U. n. 109 dd. 09.05.2012, pag. 15, del Comitato Regionale Friuli Venezia
Giulia della FIGC/LND), avrebbe dovuto scontare la seconda giornata di squalifica a partire dal 10
maggio 2012, giorno immediatamente successivo alla data del suindicato C.U. n. 109, e quindi in
occasione della gara del 13.05.2012 (S.Canzian d’Isonzo – Moimacco).
Il reclamo, preceduto da preannuncio, presentato nei modi prescritti dalle norme in vigore e
nell’osservanza dei termini abbreviati, previsti nella fase finale della stagione sportiva in corso (C.U. n.
85 del 22.03.2012), era corredato dall’assegno inerente alla relativa tassa e, giusta quanto previsto
dall’art. 46 - punto 5 - del C.G.S., dalla prova dell’invio per fax e per raccomandata della contestuale
comunicazione alla A.S.D. Moimacco, controparte direttamente interessata.
La A.S.D. Moimacco non faceva pervenire alcuna controdeduzione.
ACCERTAMENTI ESPERITI
In base a quanto eccepito dalla Società reclamante, questo giudice sportivo territoriale accertava quanto
segue.
Il calciatore MOSSUTO Andrea (nato il 17.08.1997 – tessera FIGC “giovane” n. 036913) veniva espulso
nel corso della gara Pol. Codroipo – Moimacco del 25.04.2012, valevole per il Campionato Regionale
“Giovanissimi” e veniva squalificato per due gare effettive.
La sanzione suindicata veniva pubblicata sul C.U. n. 109 dd. 09.05.2012, pag. 15, essendo pervenuto il
relativo referto in ritardo.
Successivamente alla gara del 25.04.2012 la squadra dell’A.S.D. Moimacco, partecipante al
Campionato Regionale “Giovanissimi”, aveva osservato il seguente calendario:
- 29.04.2012 riposo;
- 01.05.2012 Futuro Giovani – Moimacco;
- 06.05.2012 Moimacco – Ronchi;
- 13.05.2012 San Canzian – Moimacco.
Nelle due gare immediatamente successive a quella del 25.04.2012 (in cui il Mossuto era stato espulso)
del Campionato Regionale “Giovanissimi”, disputate dall’A.S.D. Moimacco (Futuro Giovani – Moimacco
dell’1.05.2012 e Moimacco – Ronchi del 06.05.2012) il menzionato calciatore non veniva impiegato,
nonostante la sanzione inflittagli fosse stata pubblicata posteriormente al 06.05.2012 e cioè in data
09.05.2012.
Il Mossuto partecipava poi alla gara S.Canzian d’Isonzo – Moimacco del 13.05.2012, in qualità di
calciatore di riserva con il n. 15, e veniva impiegato dal 18’ del 2° tempo fino al 30’ del 2’ tempo, in cui
veniva ancora espulso.
LE NORME CHE DISCIPLINANO L’AUTOMATISMO DELLE SANZIONI
L’art. 22, comma 2, recita:
“Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno
immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto
previsto dal comma 11 del presente articolo e dall’art. 45, comma 2, del presente Codice”;
L’art. 45 del Codice di Giustizia Sportiva recita quanto segue ai commi 1 e 2.
Comma 1: “fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 6, il tesserato colpito da squalifica per una o
più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalla LND e dal Settore
per l’attività giovanile e scolastica della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che
ha determinato il provvedimento”;
comma 2: “ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore
espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata
senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le
stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale,
l’elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere
aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice sportivo”.
Pertanto, per il concetto di automatismo, un calciatore espulso nel corso di una gara ufficiale deve
considerarsi squalificato solamente per la successiva partita ufficiale, senza attendere il verdetto del
Giudice sportivo.
La prassi poggia sul fatto che talvolta il referto dell’arbitro può non pervenire tempestivamente al Giudice
sportivo, il quale poi preciserà (quando il referto gli perviene) se la squalifica è per una o più giornate.
Sulla base di ciò, il Mossuto non veniva giustamente utilizzato nella gara immediatamente successiva
(01.05.2012) a quella in cui aveva commesso l’infrazione, in quanto automaticamente squalificato e
scontava quindi una giornata; essendo stata però pubblicata soltanto in data 09.05.2012 (proprio perché
il referto non era tempestivamente pervenuto) la decisione di questo Giudice sportivo relativa
all’infrazione del 25.04.2012 e consistente in due giornate di squalifica, il Mossuto, anche se non
utilizzato il 06.05.2012, non aveva scontato la seconda giornata di squalifica, che doveva essere invece
scontata in data 13.05.2012 (dopo la pubblicazione della decisione del Giudice sportivo sul C.U.), nella
gara contro il San Canzian.
CONCLUSIONI
In relazione a quanto suindicato non si può che concludere che la posizione del calciatore Mossuto
Andrea nella gara S.Canzian d’Isonzo – Moimacco del 13.05.2012 era irregolare, in quanto non aveva
scontato la seconda giornata di squalifica.
P.Q.M.
Il Giudice sportivo territoriale, decidendo in primo grado:
- in accoglimento del reclamo presentato dall’A.S.D. S.Canzian d’Isonzo, infligge
all’A.S.D. Moimacco, ai sensi dell’art. 17, punto 5, lett. a) del C.G.S. e dell’art. 18, punto 2, del
C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara suindicata per 0 – 3, per la posizione
irregolare di Mossuto Andrea nella suindicata gara;
- infligge un’ulteriore giornata di squalifica al calciatore Mossuto Andrea, ai sensi dell’art. 19, punto
1, lett. e) C.G.S. (oltre ad una ancora da scontare di cui al suddetto C.U. n. 109 del 09.05.2012);
- infligge al sig. MASSARUTTO Mauro, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Moimacco,
l’inibizione fino al 25 maggio 2012, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S.;
- dispone la restituzione della tassa reclamo all’A.S.D. S.Canzian d’Isonzo, ai sensi dell’art. 33,
punto 13 del C.G.S.