COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD CITTA DI PIGNATARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 210 DEL 27/04/2012 (GARA: PRO CALCIO FONDI – ASD CITTA’ DI PIGNATARO DELL’11.04.2012 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD CITTA DI PIGNATARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
PERDITA DELLA GARA A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL
COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 210 DEL 27/04/2012
(GARA: PRO CALCIO FONDI – ASD CITTA’ DI PIGNATARO DELL’11.04.2012 –
CAMPIONATO DI PROMOZIONE)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
osserva che la reclamante sostiene preliminarmente che l’assunto recepito dall’Organo di prime
cure nell’impugnata delibera, risulta totalmente sfornito della benché minima consistenza e
fondatezza.
A sostegno di ciò pone in evidenza che il calciatore MARZOCCHELLA Diego ha partecipato
legittimamente all’incontro in questione, in quanto formalmente tesserato per la società appellante
sin dal 10 dicembre 2011, come risulta dall’avvenuta registrazione da parte del Comitato
Regionale Lazio.
Al riguardo sottolinea che all’atto del tesseramento con la ricorrente il calciatore in argomento non
abbia segnalato la sua sottoiscrizione del documento di censimento con la Società N.CASSINO
CALCIO, per cui la ricorrente stessa non poteva essere a conoscenza, ritenendo pertanto che il
presente gravame sia meritevole di accoglimento, con conseguente ripristino del risultato acquisito
sul campo, o in subordine la commutazione della sanzione in ammenda.
Ascoltata come da sua richiesta la Società ASD CITTA’ DI PIGNATARO, assistita dal suo legale di
fiducia, ha ribadito i motivi del reclamo, precisando che il Sig. MARZOCHELLA Diego, allorquando
è stato impiegato quale calciatore nella gara in oggetto, non risultava tesserato su altra società.
I motivi di reclamo non possono trovare accoglimento.
Infatti il Sig. MARZOCCHELLA Diego, a seguito dei controlli effettuati presso gli uffici competenti,
in data dell’11/4/2012 risultava regolarmente tesserato, all’epoca dei fatti, per la Società NUOVA
CASSINO, con tessera impersonale n. 8622, come del resto comprovata documentalmente dalle
CU 222 -4 -
liste di gara indicata dal Giudice Sportivo, ove l’interessato è stato inserito con la qualifica di
massaggiatore.
Inoltre, quanto asserito in sede di ricorso, contrasta con il contenuto di una nota inviata al
Presidente del C.R. Lazio da parte del Presidente della società CITTA’ DI PIGNATARO, Sig.
Giuseppe Evangelista, assunta agli atti del procedimento, nella quale il massimo esponente
societario afferma di essere stato pienamente informato del rapporto di tesseramento del
MARZOCCHELLA con la società NUOVA CASSINO CALCIO 1924 e che lui stesso ha provveduto
a redigere la lettera di dimissioni, poi sottoscritta dal calciatore, e ad inserirla nel plico contenente
la richiesta di aggiornamento posizione.
Tralasciando il contrasto tra le due diverse posizioni societarie e rilevato che quanto asserito dal
Presidente del Città di Pignataro non trova alcun riscontro tra gli atti del C.R. Lazio, in quanto il
plico raccomandato conteneva esclusivamente il modulo di richiesta di aggiornamento di
posizione, questa Commissione tiene a precisare che anche se fosse ritenuta assumibile la
versione fornita dal Presidente Evangelista, la circostanza non sarebbe stata dirimente circa il
tesseramento del Calciatore.
Infatti, mentre il tesseramento dei calciatori decorre dalla data di spedizione del plico
raccomandato, le variazioni all’organico societario decorrono dalla data di ricezione, da parte del
Comitato, della comunicazione di dimissioni che è inevitabilmente successiva alla data di
spedizione.
Tutto ciò premesso, questa Commissione,
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento e per l’effetto di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo si incamera.
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