COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MAGLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MAZZASETTE FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERNO CON C.U. N. 47 DEL 27.4.2012 (GARA: MAGLIANESE – CIMINA RONCIGLIONE del 25.4.2012 – Allievi Provinciali Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MAGLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA
PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MAZZASETTE FRANCESCO ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERNO CON C.U. N. 47 DEL
27.4.2012
(GARA: MAGLIANESE – CIMINA RONCIGLIONE del 25.4.2012 – Allievi Provinciali Viterbo)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ritenuto che la ragione addotta dalla reclamante a supporto della richiesta di riduzione della
squalifica – urto incidentale contro l’arbitro da parte del MAZZASETTE durante una protesta - non
ha possibilità di accoglimento.
Considerato, infatti, che dagli atti ufficiali emerge la piena volontarietà del citato calciatore nel
gesto di colpire l’arbitro con una gomitata, anchorchè senza conseguenze.
Tenuto conto, quindi, dell’insussistenza delle lagnanze della ricorrente e della congruità della
sanzione, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società MAGLIANESE e, quindi, di confermare la
decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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