COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO FORMIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE MARTUSCIELLO FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 194 DEL 5.4.2012 (GARA: PRO FORMIA – F.C. MONTENERO del 1°.4.2012 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO FORMIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE MARTUSCIELLO FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 194 DEL 5.4.2012 (GARA: PRO FORMIA – F.C. MONTENERO del 1°.4.2012 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società PRO FORMIA assume che il proprio calciatore MARTUSCIELLO, a fine gara, mostrando all’arbitro gli esiti che un fallo di un avversario gli aveva provocato ad una gamba, nella foga dell’atto avrebbe colpito involontariamente il Direttore di gara e chiede, per tali ragioni, una significativa riduzione della squalifica. Letti gli atti ufficiali, confermati dall’arbitro in sede di supplemento di rapporto, dai quali emerge il comportamento inaccettabile del MARTUSCIELLO, che a fine gara derideva e minacciava l’arbitro e, divincolatosi dai compagni, lo raggiungeva tentando di colpirlo con un calcio, non arrivando a segno perché lo stesso Direttore di gara lo deviava con una mano. Ritenute, alla luce di quanto sopra, insussistenti le lamentele della ricorrente e adeguata la sanzione inflitta in primo grado, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società PRO FORMIA e, quindi, di confermare le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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