COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CERENOVA UNITED AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RICORRENTE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 77 DEL 19.4.2012 (Gara: VITINIA CALCIO – CERENOVA UNITED del 25.3.2012 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CERENOVA UNITED AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RICORRENTE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 77 DEL 19.4.2012 (Gara: VITINIA CALCIO – CERENOVA UNITED del 25.3.2012 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società CERENOVA UNITED ha presentato reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo, assumendo la regolarità di tesseramento del calciatore PAGLIACCIA ALESSIO al proprio sodalizio. CU 222 -6 - La ricorrente adombra che la posizione irregolare del PAGLIACCIA, evidenziata in prima istanza, sia dovuta probabilmente ad un errore di meccanizzazione, per cui chiede l’annullamento di tutte le sanzioni e quindi, anche il ripristino del risultato sul campo. Da ulteriori accertamenti svolti, è emerso che il calciatore PAGLIACCIA ALESSIO è regolarmente tesserato per la Società reclamante, come si evince dalla richiesta di tesseramento acquisita con prot.025525 in data 2.3.2012. Tanto premesso, risultando il tesseramento del PAGLIACCIA da atto anteriore alla disputa della gara a margine e quindi altrettanto regolare la sua posizione nell’incontro, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato della Società CERENOVA UNITED e, per l’effetto, di revocare tutte le sanzioni inflitte in prima istanza e di convalidare il risultato dell’incontro, conclusosi con il seguente punteggio: VITINIA CALCIO – CERENOVA UNITED 1 – 1 Nulla sulla tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it