COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CERENOVA UNITED AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RICORRENTE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 77 DEL 19.4.2012 (Gara: VITINIA CALCIO – CERENOVA UNITED del 25.3.2012 – Campionato III Categoria Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CERENOVA UNITED AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RICORRENTE ADOTTATI
DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 77
DEL 19.4.2012
(Gara: VITINIA CALCIO – CERENOVA UNITED del 25.3.2012 – Campionato III Categoria
Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la Società CERENOVA UNITED ha presentato reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo,
assumendo la regolarità di tesseramento del calciatore PAGLIACCIA ALESSIO al proprio
sodalizio.
CU 222 -6 -
La ricorrente adombra che la posizione irregolare del PAGLIACCIA, evidenziata in prima istanza,
sia dovuta probabilmente ad un errore di meccanizzazione, per cui chiede l’annullamento di tutte le
sanzioni e quindi, anche il ripristino del risultato sul campo.
Da ulteriori accertamenti svolti, è emerso che il calciatore PAGLIACCIA ALESSIO è regolarmente
tesserato per la Società reclamante, come si evince dalla richiesta di tesseramento acquisita con
prot.025525 in data 2.3.2012.
Tanto premesso, risultando il tesseramento del PAGLIACCIA da atto anteriore alla disputa della
gara a margine e quindi altrettanto regolare la sua posizione nell’incontro, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo avanzato della Società CERENOVA UNITED e, per l’effetto, di revocare
tutte le sanzioni inflitte in prima istanza e di convalidare il risultato dell’incontro, conclusosi con il
seguente punteggio:
VITINIA CALCIO – CERENOVA UNITED 1 – 1
Nulla sulla tassa reclamo.
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