COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SSD REAL MONTELANICO, AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 20.04.2014 DEL DIRIGENTE ALLOCCA RAFFAELE, DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL GIOCATORE IANNUCCI DANILO E DELL’AMMENDA DI EURO 200,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R.L.CON C.U. N.177/LND DEL 22.03.2012 (GARA: SSD REAL MONTELANICO – SCALAMBRA SERRONE DEL 18.03.2012 Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SSD REAL MONTELANICO, AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
INIBIZIONE FINO AL 20.04.2014 DEL DIRIGENTE ALLOCCA RAFFAELE, DELLA
SQUALIFICA PER TRE GARE DEL GIOCATORE IANNUCCI DANILO E DELL’AMMENDA DI
EURO 200,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R.L.CON C.U. N.177/LND DEL
22.03.2012
(GARA: SSD REAL MONTELANICO - SCALAMBRA SERRONE DEL 18.03.2012 Campionato II
Categoria)
La Commissione Disciplinare Territoriale,
visto il reclamo in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali,
In via preliminare , dal presente giudizio deve essere stralciata la posizione relativa alla squalifica
del giocatore Iannucci Danilo, per il fatto che questa è stata erroneamente computata e cumulata
dalla Società reclamante per tre giornate ai fini dell’impugnativa , quando invece la stessa è
riportata dal C.U.n.177/LND alla pag 18 e 21 , rispettivamente per due gare effettive e per una
gara per recidiva in ammonizione quarta infrazione
Pertanto i provvedimenti così come citati, non sono soggetti ad alcun gravame, ai sensi dell’art. 45,
comma 3 sub a del C.G.S.
Riguardo al resto della domanda osserva quanto segue:
Al 18’ del 1° tempo veniva allontanato il dirigente Allocca Raffaele, per aver rivolto al direttore di
gara espressioni offensive e denigratorie; alla notifica del provvedimento disciplinare si rifiutava di
lasciare il campo tanto che usciva con l’intervento del proprio capitano e reiterava il suo
comportamento dall’esterno del recinto di gioco.
A fine partita il medesimo dirigente, all’interno dello spogliatoio minacciava l’arbitro di percosse e lo
afferrava per il collo spingendolo con una mano verso il muro, tentando di colpirlo con un pugno.
Alle grida del direttore di gara, intervenivano i calciatori della Soc. Scalambra Serrone che lo
facevano desistere, allontanandolo.
L’Allocca ancora continuava a gridare proferendo nel contempo gravi minacce nei confronti
dell’arbitro.
La Società, dava una versione attenuata dei fatti tendente a non entrare direttamente nel merito
dell’addebito rivolto al dirigente , anche con considerazioni non sempre inerenti l’oggetto della
questione e spiegando iniziative a sua difesa , che poi lo si ripete per un mero scrupolo di giustizia,
non possono influire sul richiamato “risvolto penale”posto a fine ricorso dall'istante , essendo ben
noto il principio dell'autonomia della giustizia sportiva rispetto alla giurisdizione ordinaria.
Così la reclamante articolando le sue giustificazioni, ha cercato di ricondurre la grave condotta del
proprio tesserato, in semplici battibecchi e proteste verbali se pur proferite ad alta voce, ma senza
alcuna offesa , come a continue “sbracciate”per richiesta di spiegazioni avanzate dall'Allocca , sia
al 18' del 1° tempo , che in seguito nello spogliatoio dell'arbitro, ma escludendo categoricamente di
aver in nessuna maniera toccato il direttore di gara.
Tanto meno sussistevano le intemperanze dei propri sostenitori per altro sparuti ed anziani.
Su tali presupposti la ricorrente chiedeva la revoca dell’inibizione e l’annullamento dell’ammenda.
Il ricorso non può essere accolto per quanto concerne la posizione del dirigente.
Infatti appare certo quanto accaduto e chiaramente e dettagliatamente riportato dal direttore di
gara sull’azione arbitraria e invasiva dell’ Allocca Raffaele, che dapprima mettendosi dinanzi alla
porta dello spogliatoio dell’arbitro, per chiedere spiegazioni, e vedendone rinvio delle stesse, in un
momento più opportuno, questi imperterrito, lo spingeva con forza nel vano a lui
riservato,chiudendo la porta dietro di sé.
La particolare azione violenta del dirigente, caratterizzata da una serie di inequivocabili atti
minacciosi , è confermata da quanto esposto dall’arbitro nel suo supplemento al referto di gara,
che così recita: “ Il Sig. Allocca mi afferrava per il collo con la mano sinistra, spingendomi verso il
muro , e brandiva il braccio destro , tentando di colpirmi con un pugno al volto”.
Inoltre, all’esame dei fatti messi in essere dall’agente e anche a prova della loro gravità, appare
con chiarezza la consapevolezza di quest’ultimo di aver commesso una serie di azioni violente tra
loro connesse, ai danni dell’arbitro e in particolare quando l’Allocca dopo tali atti incresciosi,
proferiva pesanti minacce nei confronti del direttore di gara , con il chiaro intento di intimorirlo per
farlo desistere nel rapportare ogni vicenda nel suo processo verbale.
La serietà della situazione, il clima teso e il timore di altre ritorsioni contro la sua persona è pure
provata dalla circostanza che l’arbitro, ( inizialmente confortato dal proprio padre , tra l’altro
funzionario della Polizia di Stato, che aveva assistito all’occorso da dietro la recinzione), era
costretto a lasciare il campo scortato dalle forze dell’ordine, giunte sul posto.
Atteso che le azioni ai danni della persona fisica del direttore di gara, appaiono estremamente
violente e offensive della dignità propria dell’autorità arbitrale, e per di più antieducative, perché
poste da un dirigente, che dovrebbe essere il depositario , come qualsiasi altro, di un certo senso
di responsabilità e probità;
Considerato altresì che il referto del direttore di gara, per l’art. 35 comma 1.1., del c.g.s. costituisce
come è ben noto fonte privilegiata di prova circa il comportamento e la condotta tenuta dai
tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, appare equa e ben commisurata alla reale
portata dei fatti l’inibizione inflitta al dirigente.
Valutato in fine, che il comportamento dei sostenitori del Real Montelanico, può ricondursi a
giudizio di quest’Organo, ad intemperanze verbali pur censurabili per alcune espressioni offensive
rivolte all’indirizzo del direttore di gara,
DELIBERA
Di confermare , l’inibizione del dirigente Sig. Allocca Raffaele a volgere ogni attività in ambito
federale fino al 20.04.2014; e in parziale riforma del provvedimento adottato dal Giudice sportivo
del C.R.L. al c. u. n. 177/LND del 22.03.2012, di ridurre, l’ammenda alla Società Real
Montelanico da Euro 200,00 ad Euro 100,00.
La tassa reclamo versata va restituita.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SSD REAL MONTELANICO, AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 20.04.2014 DEL DIRIGENTE ALLOCCA RAFFAELE, DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL GIOCATORE IANNUCCI DANILO E DELL’AMMENDA DI EURO 200,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R.L.CON C.U. N.177/LND DEL 22.03.2012 (GARA: SSD REAL MONTELANICO – SCALAMBRA SERRONE DEL 18.03.2012 Campionato II Categoria)"