COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRIVIGLIANO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 75 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 A CARICO DEL CALCIATORE BAUCO SIMONE, FINO AL 30.11.2012 A CARICO DEL CALCIATORE VAPORE MATTIA E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BONANNI DAVIDE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 48 DEL 27.4.2012 (Gara: TRIVIGLIANO – SPORT VILLAGE GUARCINO del 2.4.2012 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRIVIGLIANO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 75 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 A CARICO DEL CALCIATORE BAUCO SIMONE, FINO AL 30.11.2012 A CARICO DEL CALCIATORE VAPORE MATTIA E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BONANNI DAVIDE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 48 DEL 27.4.2012 (Gara: TRIVIGLIANO – SPORT VILLAGE GUARCINO del 2.4.2012 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante in relazione al comportamento dei propri calciatori BAUCO, VAPORE e BONANNI – solamente proteste, sia pure eccessive nei confronti dell’arbitro, senza intenzioni violente - non trovano fondamento dalla lettura degli atti ufficiali. Tenuto conto infatti che BAUCO spintonava violentemente il direttore di gara, rivolgendogli espressioni offensive; VAPORE veniva espulso per minacce all’arbitro, a fine gara, tentava di colpirlo con un calcio non andato a segno per l’intervento del capitano, BONANNI rivolgeva ripetute ingiurie e minacce all’arbitro, a fine gara, e che un sostenitore della Società reclamante lanciava un sasso all’indirizzo dell’arbitro, senza colpirlo; ritenuto che le deduzioni della ricorrente, come sopra descritto, non appaiono a questo Organo di Giustizia Sportiva suscettibili di accoglimento, e ritenute adeguate le sanzioni inflitte, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento, confermando, per l’effetto, tutte le decisioni impugnate. La tassa reclamo si incamera.
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