COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRIVIGLIANO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 75 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 A CARICO DEL CALCIATORE BAUCO SIMONE, FINO AL 30.11.2012 A CARICO DEL CALCIATORE VAPORE MATTIA E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BONANNI DAVIDE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 48 DEL 27.4.2012 (Gara: TRIVIGLIANO – SPORT VILLAGE GUARCINO del 2.4.2012 – Campionato III Categoria Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 222/LND del 11/05/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRIVIGLIANO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
AMMENDA DI € 75 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 A
CARICO DEL CALCIATORE BAUCO SIMONE, FINO AL 30.11.2012 A CARICO DEL
CALCIATORE VAPORE MATTIA E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BONANNI
DAVIDE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI
ROMA CON C.U. N. 48 DEL 27.4.2012
(Gara: TRIVIGLIANO – SPORT VILLAGE GUARCINO del 2.4.2012 – Campionato III Categoria
Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante in relazione al comportamento dei
propri calciatori BAUCO, VAPORE e BONANNI – solamente proteste, sia pure eccessive nei
confronti dell’arbitro, senza intenzioni violente - non trovano fondamento dalla lettura degli atti
ufficiali.
Tenuto conto infatti che BAUCO spintonava violentemente il direttore di gara, rivolgendogli
espressioni offensive; VAPORE veniva espulso per minacce all’arbitro, a fine gara, tentava di
colpirlo con un calcio non andato a segno per l’intervento del capitano, BONANNI rivolgeva
ripetute ingiurie e minacce all’arbitro, a fine gara, e che un sostenitore della Società reclamante
lanciava un sasso all’indirizzo dell’arbitro, senza colpirlo;
ritenuto che le deduzioni della ricorrente, come sopra descritto, non appaiono a questo Organo di
Giustizia Sportiva suscettibili di accoglimento, e ritenute adeguate le sanzioni inflitte, questa
Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento, confermando, per l’effetto, tutte le decisioni impugnate.
La tassa reclamo si incamera.
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