COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL CALCIATORE CHTIOUI AHMED PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 1 E 10 COMMI 2 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 11 BIS DELLE NOIF

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL CALCIATORE CHTIOUI AHMED PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 1 E 10 COMMI 2 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 11 BIS DELLE NOIF Il Segretario dell’Ufficio Tesseramenti della FIGC inviava alla Procura Federale la lettera del 22.12.2011, con la quale la Società A.S.D. AUDACE OLIMPICA, in data 14 ottobre 2011 avanzava richiesta di tesseramento per il calciatore di nazionalità tunisina CHTIOUI AHMED (nato il 29.6.1965), allegando apposita dichiarazione del calciatore che sosteneva di non essere mai stato tesserato con alcuna Società di Federazione estera. In data 1 dicembre 2011 il Segretario della Federazione Tunisina Calcio segnalava al contrario, che il calciatore anzidetto risultava precedentemente tesserato per il CLUB SPORTIF OUARDANINE e successivamente per la Società HIRONDELLE SPORTIVE KALAA KEBIRA ad essa regolarmente affiliate; Dalle indagini esperite, il Collaboratore Federale rilevava rispondente al vero quanto sopra , che la richiesta di tesseramento sottoscritta dal calciatore anzidetto alla luce delle false affermazioni contenute nella sopraccitata dichiarazione, era da considerarsi, in contrasto con il disposto dell’art. 40 comma 11 bis delle NOIF ed abbia anche comportato la violazione degli artt. 1 commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S.per avere richiesto un tesseramento su dichiarazione mendace. Pertanto l’incaricato della Procura Federale ha deferito a questa Commissione, per i motivi in argomento, in relazione alle violazioni contestate, il calciatore CHTIOUI AHMED. Alla riunione indetta presso questa Commissione di Disciplina, era presente solamente il rappresentante della Procura Federale che concludeva il proprio intervento, affermando la responsabilità del deferito, chiedendo 6 mesi di squalifica per il calciatore CHTIOU AHMED. Questa Commissione di Disciplina, non avendo alcuna obiezione di formulare, essendo evidente la responsabilità del deferito, ritiene la sanzione stessa proposta dalla Procura Federale sia da ritenersi del tutto congrua rispetto alle violazioni contestate al deferito. Detto quanto sopra, questa Commissione di Disciplina Territoriale DELIBERA di affermare la responsabilità del deferito del calciatore CHTIOUI AHMED, sanzionando lo stesso con la squalifica di 6 mesi. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione agli interessati. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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