COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. ANDREA CAMPOLI, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE AIA DI LATINA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMI 1 E 3 DEL C.G.S. NONCHE’ AI SENSI DELL’ART. 40 COMMA 1 E 3 LETT. A), C) E G) DEL REGOLAMENTO AIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. ANDREA CAMPOLI, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE AIA DI LATINA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMI 1 E 3 DEL C.G.S. NONCHE’ AI SENSI DELL’ART. 40 COMMA 1 E 3 LETT. A), C) E G) DEL REGOLAMENTO AIA Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Latina, con il C.U. n. 21 S.G.S. del 10.11.2011, decideva la ripetizione della gara LA ROCCA CALCIO – NUOVA LATINA ISONZO del 30.11.2011, valida per il Campionato Allievi Provinciali, trasmettendo gli atti alla Procura Federale. La società LA ROCCA CALCIO proponeva reclamo avverso la regolarità di svolgimento dell’incontro, in quanto la gara veniva diretta dall’arbitro della Sezione AIA di Latina, Sig. ANDREA CAMPOLI, colpito da precedente provvedimento di squalifica. L’incaricato delle Procura Federale, esperite le opportune indagini, accertava l’irregolarità denunciata dalla reclamante Società LA ROCCA e, che, l’arbitro stesso, Sig. CAMPOLI ANDREA ammetteva in sede di audizione, che nel 2006 subiva un provvedimento di squalifica per la durata di 5 anni per aver aggredito l’arbitro della gara PONTINA CALCIO – POL. CARSO, mentre svolgeva la funzione di assistente di parte per la Società PONTINIA, della quale era Dirigente,. Faceva presente alla Procura di aver frequentato il corso per arbitri presso la Sezione AIA di Latina, dichiarando sull’apposito modulo messo a disposizione dalla sezione, di non aver subito alcun provvedimento disicplinare nell’ambito disciplinare ed arbitrale, acquisendo la qualifica di arbitro effettivo e dirigendo gare federali dall’ottobre 2010 a novembre 2011. In relazione a quanto sopra, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questa Commissione Disicplinare il Sig. ANDREA CAMPOLI per aver tenuto una condotta gravemente scorretta, per aver violato i principi di lealtà correttezza e probità dell’ordinamento sportivo sanciti dall’art. 1 comma 1 del C.G.S. e dall’art. 40 commi 1 e 3 lett. a) c) e g) del regolamento AIA. Alla riunione era presente il solo rappresentante della Procura Federale, il quale concludeva con l’affermazione di responsabilità del deferito chiedendo per il Sig. CAMPOLI ANDREA la squalifica per 3 anni. Questo Organo di Giustizia Sportiva, dalla lettura degli atti prodotti in via istruttoria, si è reso conto in maniera inequivocabile della responsabilità del deferito, così come contestata, per avere nel periodo ottobre 2010 – novembre 2011, diretto gare senza averne titolo e contravvenendo in tal modo alle norme indicate in titolo, concordando pienamente sulla proposta di sanzione al CAMPOLI, ritenendola del tutto congrua. Detto ciò, questa Commissione DELIBERA Di ritenere il Sig. CAMPOLI ANDREA responsabile delle violazioni a lui ascritte ed indicate in epigrafe irrogandogli il provvedimento di squalifica per 3 anni. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione agli interessati. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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