COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. IORIO CIRO VICE PRESIDENTE DELL’A.S.D. REAL FERENTINO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DE C.G.S. ED ART. 5 COMMA 1 DELLO STESSO C.G.S. E LA SOCIETA’ REAL FERENTINO PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. IORIO CIRO VICE PRESIDENTE DELL’A.S.D. REAL FERENTINO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DE C.G.S. ED ART. 5 COMMA 1 DELLO STESSO C.G.S. E LA SOCIETA’ REAL FERENTINO PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. Nella lettera denuncia del Sig. IORIO inviata alla Procura Federale viene evidenziato che l’arbitro nella gara RIO CECCANO – GIULIANELLO, allontanava dal terreno di gioco (espulsione diretta), il portiere della Soc. RIO CECCANO POLITI LORENA con la maglia n. 12, unitamente al massaggiatore TIBERI LUIGI. Nel Com. Uff. n. 7 del 20.10.2011 veniva invece riportato un provvedimento disciplinare a carico di NOVILI FEDERICA, inserita in distinta, come portiere con la maglia n. 1, anziché a carico di POLITI LORENA espulsa dall’arbitro. Circostanza questa che, a detta dell’esponente, avrebbe integrato un “tentativo di combine” tra l’arbitro e società, a scapito della Società di appartenenza. L’indagine espletata dal collaboratore federale, attraverso l’esame del filmato della partita, ha consentito di ricostruire la vicenda. Dalle audizioni eseguite, i diretti interessati hanno confermato che nella gara in questione sono stati effettivamente espulsi la calciatrice POLITI LORENA ed il massaggiatore TIBERI LUIGI. Lo stesso arbitro, durante l’audizione, dopo aver rivisto i filmati della gara ha ammesso di avere espulso POLITI LORENA ed il Sig. TIBERI LUIGI, annotando invece sul proprio taccuino, come espulsa il numero 1 della Soc. RIO CECCANO, corrispondente al nominativo di NOBBILI FEDERICA. Il Presidente della Soc. RIO CECCANO, Sig. PIZZALE TONINO, in sede di audizione, ha affermato di essersi accorto dell’errore di persona commesso dall’arbitro, solo a seguito della lettura del C.U. del 20.10.2011, informandone la Delegazione Provinciale di Frosinone che non provvedeva in tempo utile alla correzione. L’incaricato della Procura si è reso conto della dinamica di quanto accaduto, che si è trattato di un chiaro errore in buona fede dell’arbitro, così come dallo stesso ricostruito durante la deposizione. Da quanto sopra emerge per la Procura, che il Sig. IORIO CIRO ha espresso dichiarazioni non riscontrate di un presunto illecito avvenuto nella gara in discussione, e che pertanto i toni ed i contenuti risultano diffamatori e lesivi nei confronti di altra società e tesserati. Per i motivi suesposti vengono deferiti per le violazioni loro ascritte ed indicate in titolo il Sig. IORIO CIRO e la Soc. A.S.D. REAL FERENTINO. La Commissione Disciplinare, ricevuto il deferimento, fissava la riunione per la discussione, a cui era presente il rappresentante della Procura Federale, Nessuno compariva per i deferiti, né pervenivano deduzioni difensive. Nella riunione la Procura richiedeva l’affermazione di responsabilità dei deferiti e richiedeva per il Sig. IORIO CIRO 6 mesi di inibizione e l’ammenda di Euro 100,00 ed alla Società A.S.D. REAL FERENTINO 100 Euro di ammenda. La Commissione Disciplinare ritiene innanzitutto che i fatti ascritti siano documentalmente provati e concretizzano le violazioni contestate e non avendo alcunché da obiettare alle richieste formulate dalla Procura Federale, ad eccezione dell’ammenda di Euro 100,00 comminata al dirigente IORIO CIRO, ritiene le altre sanzioni del tutto congrue rispetto ai comportamenti assunti nella circostanza dai deferiti. Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni: al dirigente IORIO CIRO della A.S.D. REAL FERENTINO l’inibizione di 6 mesi; alla Società A.S.D. REAL FERENTINO l’ammenda di Euro 100,00. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione agli interessati. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it