COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING REAL POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE FRANCIONI FLAVIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 77 DEL 19.4.2012 (Gara: SPORTING REAL POMEZIA – CAVA DEI SELCI del 14.4.2012 – Campionato Jun Prov. Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING REAL POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE FRANCIONI FLAVIO
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON
C.U. N. 77 DEL 19.4.2012
(Gara: SPORTING REAL POMEZIA – CAVA DEI SELCI del 14.4.2012 – Campionato Jun Prov.
Roma)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società in titolo chiede una sostanziale riduzione della
squalifica a carico del calciatore FRANCIONI, assumendo che lo stesso avrebbe attinto l’arbitro
non solamente con residui salivali dovuti alla concitazione di una protesta verso lo stesso direttore
di gara;
considerato che dal contenuto degli atti ufficiali, confermato all’arbitro in sede di supplemento di
referto, emerge, per contro, che il FRANCIONI espulso per somma di ammonizioni, tentava di
aggredire l’arbitro non riuscendovi per l’intervento dei compagni e gli sputava contro attingendolo
al petto.
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, inattendibili le lamentele della ricorrente e adeguata la
sanzione inflitta, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società SPORTING REAL POMEZIA e, quindi, di
confermare la decisione impugnata.
La tassa va incamerata.
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