COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORTITUDO CALCIO AVVERO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 55 DEL 24.4.2012 (Gara: FORTITUDO CALCIO ROMA – ROMA TEAM del 22.4.2012 – Campionato G.mi Reg. Fascia B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORTITUDO CALCIO AVVERO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 55 DEL 24.4.2012
(Gara: FORTITUDO CALCIO ROMA – ROMA TEAM del 22.4.2012 – Campionato G.mi Reg.
Fascia B)
La Commissione Disciplinare
Preso atto che il reclamo in oggetto è stato inoltrato in data 4.5.2012, oltre il termine di sette giorni
previsto dall’art. 46 del C.G.S.
Infatti, il reclamo riguarda provvedimenti pubblicati sul C.U. 95 del 24.4.2012, avrebbe dovuto
essere inviato, ai sensi della citata norma, entro il 2.5.2012.
Stante quanto sopra, questa Commissione
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo a margine.
La tassa reclamo va incamerata.
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