COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIUMICINO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 DEL CALCIATORE MILASI VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 207 DEL 23.4.2012 (Gara: SPES MONTESACRO – FIUMICINO CALCIO del 21.4.2012 – Campionato Jun. Reg.)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIUMICINO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 DEL CALCIATORE MILASI VALERIO ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 207 DEL 23.4.2012
(Gara: SPES MONTESACRO – FIUMICINO CALCIO del 21.4.2012 – Campionato Jun. Reg.)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
a motivo del reclamo la ricorrente, pur condannando il comportamento posto in essere dal
calciatore MILASI VALERIO, il quale è pur vero che proferiva all’indirizzo dell’arbitro espressioni
offensive e che, a fine gara, colpiva con un pugno la porta del suo spogliatoio, ma esclude che
possa avere avuto alcun contatto fisico con il direttore di gara. Il calciatore subito mortificato e
pentito per il deplorevole comportamento, avrebbe voluto immediatamente scusarsi con l’arbitro
non avendone però avuto opportunità.
In conseguenza di quanto esposto, la ricorrente chiede una riduzione della sanzione inflitta al
proprio calciatore.
Questa Commissione, dopo aver letto gli atti di gara, ha accertato che in effetti risponde al vero
quanto sostiene la reclamante circa le offese rivolte all’arbitro ed i pugno inferto alla porta dello
spogliatoio adibito al calciatore, mentre non menziona la ricorrente l’episodio evidenziato
dall’arbitro nel proprio rapporto, in cui precisa che il MILASI al termine dell’incontro gli pestava
volontariamente il piede.
Dinanzi a tali divergenze, come detto più volte, prevale in caso di contrasto, il contenuto del referto
arbitrale che, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., è da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova.
Pur tuttavia questo Organo di Giustizia Sportiva valutando nel complesso la dinamica dei fatti
accaduti, ritiene che la sanzione stessa inflitta al MILASI possa essere lievemente ridimensionata
e rapportata secondo gli abituali parametri adottati in casi del genere.
Detto ciò, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo in argomento riducendo la squalifica inflitta al calciatore MILASI VALERIO
al 31.10.2012.La tassa reclamo va restituita.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 228/LND del 17/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIUMICINO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 DEL CALCIATORE MILASI VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 207 DEL 23.4.2012 (Gara: SPES MONTESACRO – FIUMICINO CALCIO del 21.4.2012 – Campionato Jun. Reg.)"