COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 17/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETÀ U.S TREALBE CALCIO CAMP. PROMOZIONE GIR. C Gara del 25-04-2012 tra Paladina / U.S. Trealbe C.U. n. 51 del CRL datato 4-05-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 17/05/2012
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETÀ U.S TREALBE CALCIO CAMP. PROMOZIONE GIR. C
Gara del 25-04-2012 tra Paladina / U.S. Trealbe
C.U. n. 51 del CRL datato 4-05-2012
La società U.S TREALBE CALCIO ha proposto reclamo avverso la squalifica per tre giornate comminate dal G.S. al calciatore ALESSIO Giuseppe per atto violento nei confronti di un avversario, lamentando come il predetto gesto fosse stato fortuito e non intenzionale.
La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il referto dell'arbitro dal quale si evince in modo incontrovertibile come il calciatore ALESSIO Giuseppe abbia colpito intenzionalmente con uno schiaffo un avversario, non può che confermare la decisione del G.S. di squalifica del calciatore ALESSIO Giuseppe per tre giornate.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 17/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETÀ U.S TREALBE CALCIO CAMP. PROMOZIONE GIR. C Gara del 25-04-2012 tra Paladina / U.S. Trealbe C.U. n. 51 del CRL datato 4-05-2012"