COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 17/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETÀ U.S TREALBE CALCIO CAMP. PROMOZIONE GIR. C Gara del 25-04-2012 tra Paladina / U.S. Trealbe C.U. n. 51 del CRL datato 4-05-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 17/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETÀ U.S TREALBE CALCIO CAMP. PROMOZIONE GIR. C Gara del 25-04-2012 tra Paladina / U.S. Trealbe C.U. n. 51 del CRL datato 4-05-2012 La società U.S TREALBE CALCIO ha proposto reclamo avverso la squalifica per tre giornate comminate dal G.S. al calciatore ALESSIO Giuseppe per atto violento nei confronti di un avversario, lamentando come il predetto gesto fosse stato fortuito e non intenzionale. La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il referto dell'arbitro dal quale si evince in modo incontrovertibile come il calciatore ALESSIO Giuseppe abbia colpito intenzionalmente con uno schiaffo un avversario, non può che confermare la decisione del G.S. di squalifica del calciatore ALESSIO Giuseppe per tre giornate. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it