COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 16/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CORINALDO F.C. A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2012 INFLITTA ALL’ALLENATORE GIULIANI GIANLUCA SEGUITO GARA CORINALDO/MICIULLI SENIGALLIA DEL 21.4.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 158 del 24.4.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 16/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CORINALDO F.C. A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2012 INFLITTA ALL’ALLENATORE GIULIANI GIANLUCA SEGUITO GARA CORINALDO/MICIULLI SENIGALLIA DEL 21.4.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 158 del 24.4.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’allenatore GIULIANI GIANLUCA, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2012 per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Corinaldo F.C. A.S.D. chiedendo, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione della sanzione impugnata, ritenuta, comunque, eccessiva e sproporzionata alla luce dell’effettiva condotta tenuta nell’occasione dal proprio allenatore. A dire della reclamante, il Giuliani: - dopo essere stato allontanato per proteste, continuò a seguire l’incontro da fuori del recinto di gioco e non, come erroneamente refertato dall’arbitro, dalla tribuna, di talchè i fatti ascrittigli sarebbero stati, all’evidenza, posti in essere da altri; - a fine gara, reiterò le proteste nei confronti dell’arbitro, forse toccandolo anche ad un braccio per richiamarne l’attenzione, di certo senza intenti e contenuti violenti, come peraltro affermato dallo stesso ufficiale di gara; - non insultò il Presidente della Sezione AIA di Jesi, al quale, invece, rivolse solo una battuta ironica in ordine all’effettuata designazione; - non proferì alcuna minaccia nei confronti dell’arbitro, in particolare, quando questi stava lasciando l’impianto sportivo. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di avere allontanato il Giuliani per avere questi, durante la gara, protestato nei suoi confronti e che lo stesso allenatore continuò ad insultarlo anche dalla tribuna. A fine gara, rientrò in campo e, trattenendolo per un braccio, senza provocargli alcun dolore, seguitò a protestare, proferendo anche insulti. Mentre l’arbitro se ne andava dall’impianto sportivo, il Giuliani lo invitò a non tornarvi più. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del Giuliani si estrinsecò sostanzialmente in una reiterata, smodata protesta, priva di ulteriori contenuti ed in particolare di concrete minacce nei confronti dell’arbitro; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dal Corinaldo Calcio F.C. A.S.D. e, per l’effetto, riduce al 15 luglio 2012 la squalifica del tecnico Giuliani Gianluca. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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