COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 109 del 11 Maggio 2012 Delibere DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 15/ 4/2012 MUNXHUFUNI – OLIMPIA KALENA
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 109 del 11 Maggio 2012
Delibere DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 15/ 4/2012 MUNXHUFUNI - OLIMPIA KALENA
Il Giudice Sportivo Territoriale,
a scioglimento della riserva di cui al CU n. 94 del 19/04/2012;
rilevato preliminarmente che la società Olimpia Kalena ha fatto pervenire il reclamo nei termini e
con le modalità previste dalla normativa vigente;
rilevato altresì che la società Munxhufuni non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni;
letto il reclamo, rileva che la società Olimpia Kalena chiede l'applicazione ai danni della società
Munxhufuni della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 in
quanto a tutta la gara in epigrafe o a parte di essa hanno partecipato i calciatori GALLINA Antonio
con il n. 5 e CIANCIOSI Giacomo con il numero 7 con numeri invertiti rispetto a quanto riportato
sulla lista dei calciatori consegnata all’arbitro prima della gara. Inoltre sono stati entrambi ammoniti
e potrebbe essere stata ammonita la stessa persona, ma con numero diverso.
Osserva questo GST. Nel proprio referto e nel relativo supplemento, fonti privilegiate in questo
grado di giudizio ai sensi dell’art. 35 CGS, l’arbitro riporta che su suggerimento dei dirigenti della
società Olimpia Kalena si rendeva conto, riconoscendoli dai rispettivi documenti di identità, che i
calciatori Gallina Antonio e Cianciosi Giacomo avevano invertito le rispettive maglie di gioco,
rispetto a quanto riportato nella distinta di gara. Il Gallina, iscritto in distinta con il numero 7, ha
indossato per tutta la gara il numero 5; questo calciatore è rimasto ben impresso nella mente
dell’arbitro sia per l’altezza sia perché sin dall’inizio del primo tempo si è reso protagonista di
numerose proteste nei suoi confronti. Invece il calciatore Cianciosi Giacomo, iscritto in distinta con il
numero 5, ha indossato per tutta la gara la maglia n. 7. A giudizio di questo GST, quindi, si è trattato
di un mero scambio di maglia tra i due calciatori, avvenuto nello spogliatoio prima dell’inizio della
gara, che non ha inficiato in alcun modo la regolarità della gara, anche se ha indotto la società
Olimpia Kalena ad inoltrare il proprio reclamo.
Per tutti questi motivi,
D E C I D E
1. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Olimpia Kalena;
2. di convalidare il risultato della gara in epigrafe:
MUNXHUFUNI – OLIMPIA KALENA 1 – 1;
3. di comminare alla società Munxhufuni un’ammenda di Euro 150,00 per le motivazioni in
premessa. La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della reclamante.