COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 485/C.D.T. DELL’ 15 MAGGIO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.216/A Sig. PELLEDORO CARMELO (Presidente società ASD Giovani Leoni) – appello personale avverso inibizione sino al 30/01/2013 – Gara Play Off Allievi regionali ASD Giovani Leoni / ASD Hellenika del 22/04/2012 – Comunicato Ufficiale 456 SGS 119 del 26/04/2012
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 485/C.D.T. DELL’ 15 MAGGIO 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n.216/A
Sig. PELLEDORO CARMELO (Presidente società ASD Giovani Leoni) – appello personale avverso inibizione sino al 30/01/2013 – Gara Play Off Allievi regionali ASD Giovani Leoni / ASD Hellenika del 22/04/2012 – Comunicato Ufficiale 456 SGS 119 del 26/04/2012
Con reclamo pervenuto in data 28.04.2012, il Sig. Carmelo Pelledoro, quale Presidente dell’ASD Giovani Leoni, squadra militante nel campionato allievi regionali Girone G, chiede l’annullamento della sanzione inflittagli dal G.S. con la quale lo si inibisce a svolgere ogni attività fino al 31 Gennaio 2013.
In via subordinata chiede il minimo di periodo di inibizione previsto dalle norme del codice di Giustizia Sportiva.
A sostegno della fondatezza del reclamo, il dirigente contesta il referto arbitrale ritenendolo non corrispondente al vero rispetto alla condotta da lui effettivamente tenuta, tanto da riservarsi, previa autorizzazione, di querelare il direttore di gara per il delitto di diffamazione.
Contesta il reclamante, in particolare, che non corrisponderebbe al vero il tentativo di aggressione all’interno dello spogliatoio, né che avrebbe lanciato una pietra. Ipotizza, infine, che il direttore di gara abbia commesso un errore di persona scambiandolo con qualche sostenitore della Società avversaria ASD Hellenika e che “risulta (……) del tutto falso” che abbia partecipato ad una rissa con tesserati avversari.
Intervenuto all’udienza del giorno 15/05 il Sig. Carmelo Pelledoro ribadiva le tesi difensive esposte con l’atto di reclamo.
Il reclamo risulta palesemente infondato e deve essere, pertanto, respinto.
Occorre, infatti, rilevare che la parte reclamante, ancor prima della decisione del G.S., ha fatto pervenire al Presidente del C.R. Sicilia – Dott. Sandro Morgana – una missiva con la quale, nel tentativo di ridimensionare i gravi fatti avvenuti durante la gara ASD Giovani Leoni/ASD Hellenika, ha ammesso di aver illegittimamente, durante la gara, fatto ingresso in campo per chiedere “spiegazioni” sulla espulsione di un giocatore della sua squadra.
Ha omesso, però, il reclamante di descrivere il reale accadimento dei fatti: l’ingresso, per come è dato leggere nel referto arbitrale, veniva accompagnato da frasi ingiuriose e da gravi minacce brandendo anche una chiave, così impedendo la ripresa del gioco per circa 6’ (sei minuti).
Infine, al di là della definizione data dal direttore di gara su quanto assistito all’interno dello spogliatoio e su cosa realmente è avvenuto, il comportamento tenuto dal Sig. Pelledoro al 31° del primo tempo della partita è di per sé fatto grave tanto da meritare l’inibizione per tutto il periodo indicato dal Giudice Sportivo. Di talchè, anche la richiesta subordinata di riduzione della sanzione deve essere rigettata a nulla rilevando le asserite scuse dopo il fatto, atteso che la situazione, invece, è addirittura successivamente degenerata a seguito della detta condotta del Sig. Pelledoro.
P.Q.M.
Il provvedimento impugnato deve essere confermato con incameramento della tassa reclamo, versata, di euro 65,00.
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