COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 485/C.D.T. DELL’ 15 MAGGIO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n° 178/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.S.D. AKRAGAS CALCIO (oggi U.S.D. AKRAGAS CITTA’ DEI TEMPLI); Sig. LO CICERO VINCENZO (Presidente).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 485/C.D.T. DELL’ 15 MAGGIO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n° 178/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.S.D. AKRAGAS CALCIO (oggi U.S.D. AKRAGAS CITTA' DEI TEMPLI); Sig. LO CICERO VINCENZO (Presidente). La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota 1573/pf10-11/GS/reg del 03/02/2012, il Presidente della ex Akragas Calcio Sig. Lo Cicero Vincenzo per la violazione di cui all'art. 1 C.G.S. in riferimento all'art. 14 delle disposizioni generali del C.U. N° 1 del 05/07/2010, nonché la Società indicata ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. All'udienza dibattimentale, opportunamente fissata per consentire la notifica degli atti anche alla Società Akragas Città dei Templi (società derivante da fusione, che oggi risponde di quanto addebitato alla Akragas Calcio), il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del Presidente Sig. Lo Cicero, nonché l’ammenda di € 600,00 a carico della Società. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue: risulta inequivocabilmente che la Società in questione, all'esito di dimissioni di altro tecnico, non ha utilizzato alcun nuovo tecnico abilitato nelle gare tutte indicate in deferimento. Non v'è dubbio pertanto, risultando per tabulas quanto addebitato, che sia il Presidente Sig. Lo Cicero che la Società debbano considerarsi responsabili delle violazioni ascritte, a norma di regolamento. Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, come in dispositivo. P. Q. M. Dispone applicarsi la sanzione della inibizione per mesi tre a carico del Sig. Lo Cicero Vincenzo; la sanzione dell'ammenda di € 600,00 a carico della Società U.S.D. Akragas Città dei Templi. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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