COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 485/C.D.T. DELL’ 15 MAGGIO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 170/B-10 DEFERIMENTO a carico di: Società US Monterosso Almo Presidente all’epoca dei fatti Sig.Iapichino Bruno N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2010 / 2011.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 485/C.D.T. DELL’ 15 MAGGIO 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 170/B-10
DEFERIMENTO a carico di:
Società US Monterosso Almo
Presidente all’epoca dei fatti Sig.Iapichino Bruno
N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 2^ categoria 2010 / 2011.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.
Con nota del 21/02/2012 prot.11.1071-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.
Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
l’ammenda di € 480,00 a carico della società US Monterosso Almo (€ 30,00 x n.16 calciatori);
l’ inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Iapichino Bruno;
Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alderisi Giuseppe, Armarone Daniele, Bucchieri Paolo, Burgio Gaetano, Cultrera Giancarlo, Fatuzzo Vittorio, Fidelio Adriano, Licitra marco, Messina Gregori, Messina Luigi, Puma Giacomo, Roddino Giuseppe, Roccuzzo Giuseppe, Scollo Giovanni, Scollo Mariano, Tomasello Michael, tutti tesserati per la società’ US Monterosso Almo all’epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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